DOMANDA DI RIVENDICA E RESTITUZIONE DEI BENI ACQUISTI PER L’ESECUZIONE CONCORSUALE NEL CCII

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La transizione dal fallimento alla liquidazione giudiziale operata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha portato novità significative, senza però rinunciare a principi fondamentali come quello del concorso formale dei creditori. La disciplina del CCII, infatti, conserva la necessità di verificare tutte le pretese avanzate da terzi nel corso della procedura, siano esse di natura reale o personale, con il rispetto del contraddittorio tra i creditori. Questo aspetto riguarda in particolare le domande di rivendica o restituzione di beni, con lo scopo di sottrarli all’attivo della procedura concorsuale.

Novità introdotte dal Codice e la questione della cognizione extraconcorsuale

Una delle innovazioni più rilevanti apportate dal CCII è il passaggio da una cognizione meramente endoconcorsuale (valida solo all’interno del concorso) delle decisioni sulle domande di rivendica e restituzione, a una nuova valenza extraconcorsuale di tali decisioni. Questo mutamento deriva dall’art. 204, ultimo comma, che attribuisce a queste decisioni la possibilità di produrre effetti di giudicato anche al di fuori della procedura concorsuale, consolidando così la stabilità degli atti compiuti in sede concorsuale.

In passato, le decisioni prese dal giudice delegato o dal tribunale in sede di verifica del passivo erano vincolanti solo “ai fini del concorso”. Con la nuova disciplina, tali decisioni possono vincolare anche i rapporti extraconcorsuali, per garantire maggiore sicurezza giuridica nelle vendite immobiliari successive. Tuttavia, rimane un rischio residuo di evizione per l’acquirente nel caso in cui il terzo, che non abbia presentato rivendicazione in sede concorsuale, agisca successivamente contro di lui.

Riflessioni sul ruolo del debitore tornato in bonis

Un tema di grande rilevanza riguarda la possibilità per il debitore, tornato in bonis, di contestare decisioni favorevoli ottenute da terzi pretendenti durante la procedura di liquidazione giudiziale. La riforma ha cercato di chiarire questo punto, riconoscendo al debitore la facoltà di intervenire e proporre impugnazione contro le decisioni relative alle domande di rivendica o restituzione, sancendo così una forma di partecipazione diretta del debitore anche durante la procedura.

Critiche e risposte normative

La proposta di una lettura “minimalista” della riforma, secondo cui le decisioni concorsuali favorevoli ai terzi pretendenti sarebbero vincolanti solo nei confronti dei creditori o dell’aggiudicatario, ma non nei confronti del debitore, è stata criticata. Infatti, la nuova disposizione dell’art. 204 sembra chiarire che anche il debitore è vincolato dalle decisioni rese durante la procedura concorsuale, se ha avuto la possibilità di partecipare e difendersi.

Conclusioni

La riforma operata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha quindi confermato la validità extraconcorsuale delle decisioni assunte sulle domande di rivendica e restituzione. La nuova disciplina, pur introducendo meccanismi di maggiore protezione per gli acquirenti nelle vendite concorsuali, non elimina completamente il rischio di evizione, ma cerca di ridurlo. Allo stesso tempo, la possibilità per il debitore tornato in bonis di trarre giovamento dalle decisioni concorsuali a lui favorevoli è riconosciuta e confermata dal sistema normativo.

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(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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