
Questo principio stabilito dalla Corte riguarda la prededucibilità dei crediti sorti per prestazioni funzionali a una procedura concorsuale. In questo caso, si afferma che il credito maturato dal professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo è considerato prededucibile anche nel fallimento successivo e consecutivo.
La condizione per la prededucibilità è che la prestazione del professionista sia stata funzionale al raggiungimento degli obiettivi della procedura di concordato preventivo, anche se poi quest’ultima si è risolta in un fallimento. Ciò significa che il credito del professionista avrà priorità di pagamento rispetto ad altri debiti nel contesto della procedura fallimentare, poiché il lavoro svolto è stato ritenuto necessario per le finalità concorsuali iniziali.

Digitare la scritta “Download” sottostante per la lettura integrale in formato PDF della Ord. n. 26159/2024 della Suprema Corte di Cassazione
**************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com
