IMMIGRAZIONE: LA CORTE D’APPELLO E LA SOSPENSIONE DELLA CONVALIDA DEI TRATTENIMENTI DI 43 MIGRANTI

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Migranti in Albania: la Corte d’Appello di Roma sospende la convalida dei trattenimenti e rimette gli atti alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti per 43 migranti trasferiti in Albania, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con questa decisione, allo scadere dei termini per la convalida, i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, potranno essere riportati in Italia.

La sospensione è in linea con le decisioni già adottate dal 18 ottobre scorso, quando la sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma aveva negato la convalida dei trattenimenti emessi dalla Questura per i primi migranti trasferiti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader.

Il quesito alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello hanno deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale sulla possibilità di designare un Paese come sicuro quando le condizioni per tale qualificazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone.

Numerosi giudici italiani hanno sollevato dubbi sulla possibilità di qualificare un Paese di origine come sicuro in presenza di esenzioni per categorie soggettive”, si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia. La Cassazione ha ritenuto di contribuire al dibattito senza esprimere principi di diritto, considerandolo prematuro prima del pronunciamento europeo.

Effetti della sospensione e rilascio dei migranti

La Corte d’Appello ha chiarito che la sospensione del giudizio impedisce il rispetto del termine di 48 ore previsto per la convalida, rendendo necessaria la liberazione dei migranti trattenuti.

“La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che, in casi analoghi, la mancata convalida nei termini previsti comporta la perdita di efficacia del trattenimento”, si legge nel provvedimento. Tale principio è sancito dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 286/1998.

Le criticità sulla sicurezza del Bangladesh

Uno dei motivi alla base della mancata convalida riguarda le condizioni di sicurezza in Bangladesh. Secondo fonti ministeriali, il Paese non garantisce protezione per tutte le categorie di persone.

In particolare, le schede governative del maggio 2024, utilizzate per l’elenco dei Paesi di origine sicuri, evidenziano eccezioni per:

• Comunità LGBTQI+

• Vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili

• Minoranze etniche e religiose

• Persone accusate di crimini politici

• Condannati a morte

Poiché queste condizioni sollevano dubbi sulla sicurezza del Bangladesh per alcune categorie di migranti, i giudici hanno ritenuto necessario sospendere la convalida e attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia UE.


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