La sentenza n. 216/2024 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ribadisce che un avvocato sospeso non può esercitare la propria attività professionale, nemmeno in ambito stragiudiziale. Questo principio è stato dimostrato attraverso la vicenda di un’avvocatessa sanzionata con un anno di sospensione dalla professione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Milano. I motivi della sospensione includevano violazioni disciplinari, tra cui l’invio di un atto di diffida durante il periodo di sospensione e l’assenza ingiustificata da un’udienza penale.
Nel ricorso al CNF, la professionista ha contestato la sanzione, sostenendo di non essere stata ascoltata e di aver agito in buona fede riguardo all’atto di diffida. Tuttavia, il CNF ha ribadito che la mancata comparizione all’udienza disciplinare è una scelta personale e non costituisce violazione del diritto di difesa, a meno che non ci siano validi motivi per l’assenza. La Corte ha anche evidenziato che l’avvocato, durante la sospensione, ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività professionale, in quanto il riconoscimento della sanzione implica anche la consapevolezza delle sue conseguenze.
In conclusione, il CNF ha confermato la sanzione del CDD di Milano, considerandola congrua e adeguata alla gravità delle violazioni contestate, segnando così un intervento significativo sulla condotta professionale degli avvocati in temporanea sospensione.
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