JOBS ACT E LICENZIAMENTI: CORREZIONI COSTITUZIONALI

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Corte Costituzionale, Sentenze n. 128 e n. 129

Le sentenze n. 128 e n. 129 della Corte Costituzionale, depositate il 16 luglio 2024, rappresentano un’importante evoluzione nella disciplina dei licenziamenti in Italia, consolidando e ampliando le tutele per i lavoratori in determinate circostanze. Ecco una sintesi dei punti salienti:

Sentenza n. 128

  • Contesto: La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non estendeva la tutela reintegratoria ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui fosse dimostrata l’insussistenza del fatto materiale.
  • Motivazione: La Corte ha ritenuto irragionevole che l’insussistenza del fatto materiale non avesse rilevanza nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, a differenza di quanto avviene per quelli disciplinari. Questo difetto di sistematicità è stato considerato lesivo dei principi di ragionevolezza e uguaglianza.

Sentenza n. 129

  • Contesto: Riguarda invece i licenziamenti disciplinari e ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo e comma del d. lgs. n. 23 del 2015. Tuttavia, la Corte ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
  • Motivazione: La Corte ha chiarito che la norma sulla non rilevanza della sproporzione del licenziamento ai fini della reintegrazione non si applica nei casi in cui specifiche inadempienze del lavoratore, disciplinate dalla contrattazione collettiva, siano soggette solo a sanzioni conservative e non al licenziamento.

Collegamento tra le sentenze

  • Riallineamento delle fattispecie: Entrambe le sentenze stabiliscono un parallelismo tra licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo oggettivo. In entrambi i casi, se il “fatto materiale” non sussiste, il licenziamento è privo di giustificazione causale e, quindi, illegittimo.
  • Spazio per la discrezionalità legislativa: Tuttavia, la Corte lascia un margine all’intento del legislatore di limitare l’applicazione della reintegrazione. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegrazione se manca la prova dell’impossibilità di ricollocazione (repechage), così come, nel licenziamento disciplinare, non è prevista se il licenziamento non è proporzionato ma il fatto contestato non è tra quelli puniti con sanzioni conservative dalla contrattazione collettiva.

Impatto

Queste decisioni hanno un impatto significativo sul diritto del lavoro, rafforzando le tutele per i lavoratori ma allo stesso tempo lasciando spazio alla discrezionalità del legislatore. La Corte ha quindi cercato di bilanciare la protezione dei diritti dei lavoratori con l’esigenza di mantenere una certa flessibilità nel mercato del lavoro.

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Una risposta a “JOBS ACT E LICENZIAMENTI: CORREZIONI COSTITUZIONALI”

  1. si e finalmente completata la tutela reintegratoria in punti della normativa in cui vi era un’irragionevole disparità di trattamento.

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