RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO: OBBLIGHI, COMPETENZE E CRITICITÀ DEL SISTEMA NORMATIVO

Condividi:

D.M. 6 settembre 1994


La figura del Responsabile del Rischio Amianto: obblighi, competenze e criticità del sistema normativo

1. Introduzione

La gestione del rischio amianto costituisce un profilo di primaria rilevanza nel diritto della sicurezza sul lavoro e della tutela sanitaria, soprattutto alla luce delle permanenti criticità connesse all’esposizione a fibre aerodisperse e alla presenza di Manufatti Contenenti Amianto (MCA) negli edifici pubblici e privati.
Il D.M. 6 settembre 1994, cardine della disciplina amministrativa e tecnica sul tema, introduce la figura del responsabile del rischio amianto, soggetto incaricato del controllo e del coordinamento delle attività manutentive sugli MCA.

Nonostante la centralità di tale ruolo, la normativa presenta lacune significative, in primis l’assenza di un obbligo formativo uniforme sul territorio nazionale. Un approfondimento giuridico appare dunque indispensabile per comprendere l’assetto attuale e le prospettive evolutive.


2. Obblighi del proprietario e del responsabile dell’attività in presenza di MCA

2.1. Designazione del responsabile del rischio amianto

Ai sensi del D.M. Sanità 6.9.1994, il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività (come l’amministratore condominiale) deve designare una figura responsabile incaricata di:

  • controllare e coordinare tutte le attività manutentive su MCA;
  • garantire l’adozione di misure di sicurezza durante pulizie, manutenzioni e interventi potenzialmente disturbanti i materiali.

2.2. Obbligo documentale e inventario degli MCA

Il proprietario deve istituire e aggiornare:

  • la documentazione sull’ubicazione dei MCA;
  • l’inventario completo, corredato da avvisi sui materiali soggetti a frequenti interventi (es. tubazioni);
  • il registro degli interventi manutentivi autorizzati.

2.3. Informazione agli occupanti

Uno degli obblighi più rilevanti e spesso disattesi riguarda la corretta informazione agli occupanti, distinta tra:

  • ambito lavorativo, soggetto anche alla disciplina del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  • ambienti residenziali, integralmente regolati dal D.M. 6.9.1994.

Gli occupanti devono conoscere:

  • ubicazione dei MCA di loro interesse,
  • stato di conservazione,
  • misure previste (rimozione, incapsulamento, confinamento),
  • comportamenti da adottare per non disturbare i materiali.

2.4. Ispezioni annuali e monitoraggi

In presenza di materiali friabili, devono essere condotte ispezioni annuali da parte di soggetti idonei, con trasmissione del rapporto all’ASL, che può prescrivere monitoraggi ambientali.


3. La figura del Responsabile del Rischio Amianto

3.1. Un ruolo centrale ma privo di disciplina formativa nazionale

Il decreto del 1994 non prevede obblighi formativi specifici per questa figura, lacuna che determina gravi disomogeneità territoriali. Alcune Regioni hanno introdotto percorsi minimi (generalmente 16 ore), mentre il Piano Nazionale Amianto ha proposto, ma non ancora attuato, l’istituzione di un patentino obbligatorio.

L’assenza di formazione cogente impedisce di qualificare il responsabile come vera e propria “figura professionale”, nonostante i compiti altamente tecnici e multidisciplinari.

3.2. Compiti operativi del responsabile

La gestione del rischio amianto richiede attività strutturate in fasi:

  • analisi storica e documentale del sito;
  • sopralluoghi e ispezioni dei materiali;
  • valutazione dello stato di conservazione e del potenziale rilascio di fibre;
  • documentazione fotografica;
  • attività di campionamento e trasmissione a laboratori autorizzati ex D.M. 14.5.1996;
  • mappatura e censimento delle aree contaminate;
  • compilazione delle schede previste dall’Allegato 5 del D.M. 6.9.1994;
  • redazione delle schede di valutazione del rischio amianto.

Il responsabile deve inoltre predisporre il Programma di controllo, manutenzione e custodia degli MCA, documento centrale per prevenire il rilascio di fibre e gestire correttamente gli interventi.


4. Competenze richieste e criticità normative

4.1. Competenze tecniche e giuridiche indispensabili

Per adempiere ai compiti sopra elencati, il responsabile deve possedere conoscenze in materia di:

  • individuazione e riconoscimento dei MCA;
  • metodologie di campionamento e valutazione del rischio;
  • norme del D.M. 6.9.1994 e del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III (rischi da amianto);
  • procedure di manutenzione, custodia e bonifica;
  • criteri di redazione della documentazione tecnica e dei capitolati;
  • requisiti di qualificazione delle imprese abilitate alla bonifica.

4.2. L’inidoneità del sistema vigente e la necessità di una riforma

La carenza di un percorso formativo obbligatorio costituisce una delle principali cause delle irregolarità gestionali riscontrate nella pratica. La materia è altamente specialistica e incide su diritti fondamentali — salute e sicurezza — tutelati dagli artt. 32 e 41 Cost.

È dunque indifferibile l’adozione di una normativa nazionale che definisca:

  • requisiti professionali minimi,
  • durata e contenuti della formazione,
  • obblighi di aggiornamento periodico,
  • responsabilità del soggetto nominato.

5. Il coordinatore amianto come figura idonea

La normativa sulla bonifica (L. 257/1992; D.P.R. 8.8.1994) prevede corsi abilitanti per:

  • operatori amianto, con funzioni operative;
  • coordinatori amianto, con compiti gestionali.

Il coordinatore, munito di patentino regionale, possiede competenze complete per:

  • riconoscere MCA,
  • effettuare campionamenti corretti,
  • valutare lo stato di conservazione,
  • sovraintendere alla bonifica.

Per tale ragione, è ritenuto idoneo a svolgere anche i compiti del responsabile del rischio amianto ex D.M. 6.9.1994, pur in assenza di un esplicito riconoscimento normativo.


Conclusioni

La figura del responsabile del rischio amianto rappresenta un elemento essenziale del sistema di prevenzione, ma risulta gravata da un impianto normativo lacunoso, privo di formazione obbligatoria e non adeguato alla complessità delle attività richieste.
Una riforma organica, già auspicata dal Piano Nazionale Amianto, appare oggi imprescindibile al fine di garantire una gestione sicura e conforme ai principi di tutela della salute pubblica e dei lavoratori.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno in materia di amianto e sicurezza sul lavoro

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una solida esperienza nel settore del diritto della sicurezza sul lavoro, della responsabilità civile e del contenzioso per danni da esposizione ad amianto, con competenze che includono:

  • assistenza agli enti pubblici, alle imprese e ai privati nella corretta implementazione degli obblighi del D.M. 6.9.1994;
  • predisposizione e revisione del Programma di controllo, manutenzione e custodia degli MCA;
  • consulenza e difesa in procedimenti civili e penali relativi a omessa vigilanza, dolo o colpa nella gestione del rischio amianto;
  • supporto nella redazione di policy aziendali di prevenzione, valutazioni del rischio e modelli organizzativi ex D.Lgs. 81/2008;
  • tutela giudiziale e stragiudiziale delle vittime di esposizione, con attenzione ai profili risarcitori e previdenziali.

Grazie a un approccio multidisciplinare, lo Studio offre un supporto altamente qualificato tanto nella fase gestionale e preventiva, quanto nella fase contenziosa, rappresentando un punto di riferimento per enti pubblici, aziende e cittadini nella complessa materia dell’amianto.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *