RISARCIMENTO DEL DANNO SE C’E’ STRAINING

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27 Ottobre 2023

Risarcimento del danno se c’è straining | NT+ Lavoro (ilsole24ore.com)

Ammontare collegato a reiterazione e intensità del dolo

Nel caso venga accertato lo straining, condotta anche isolata, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta: reiterazione, intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 29101/2023.

Lo straining, ovvero lo stress forzato inflitto dal superiore gerarchico al lavoratore, mediante azioni ostili finalizzate a discriminarlo, rappresenta una forma attenuata di mobbing cui difetta il carattere della continuità delle azioni vessatorie.

La condotta che ha dato origine alla causa decisa dall’ordinanza è la seguente: la diretta superiore di un lavoratore aveva messo in atto nei suoi confronti una stressante modalità di controllo che da ultimo aveva generato un’animata discussione durante la quale il dipendente ebbe un attacco ischemico. Una testimonianza trascritta agli atti così descriveva l’accaduto: «… lo sono la capa; lo comando e faccio quello che voglio e poi la discussione si animò e lei non faceva nulla per smorzare i toni si alterava sempre di più fino a quando abbiamo visto il ricorrente adagiarsi sulla sedia e sentirsi male».

La Corte d’appello, pur avendo accertato tale condotta, aveva affermato tuttavia che andasse negata l’illiceità della stessa, non trattandosi di mobbing in quanto episodio isolato, e non condotta sistematica con una chiara finalità vessatoria, persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.

La Corte di cassazione ribadisce che «al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta… è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica)» (Cassazione 3291/2016). La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento.

La Suprema corte ricorda il proprio orientamento costante (tra le tante, 18164/2018) «secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta»; e continua ribadendo il valore dirimente assegnato al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno «quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche» (Cass. 3692/2023).

di Rita Rossi

FONTE:

https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/risarcimento-danno-se-c-e-straining-AF3e00OB?cmpid=nl_ntLavoro

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