BANCA ETRURIA: RESPONSABILITÀ PENALE DEI VERTICI DIRIGENZIALI SECONDO LA CASSAZIONE

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Nel caso della banca Etruria, una delle questioni rilevanti riguardava l’erogazione di finanziamenti a favore di soggetti già debitori della banca, spesso in misura sproporzionata rispetto alle loro capacità di rimborso. Questo tipo di operazioni può configurarsi come un comportamento irresponsabile da parte dei vertici dell’istituto di credito, soprattutto se gli organi di governance e gestione non valutano adeguatamente i rischi associati a tali concessioni.

In situazioni come questa, la responsabilità dei vertici può essere legata a vari aspetti:

  1. Diligenza nella gestione: I dirigenti e amministratori di una banca devono agire con prudenza e diligenza, evitando decisioni che possano mettere a rischio la solidità dell’istituto e gli interessi dei depositanti. Se le erogazioni sono state fatte senza una valutazione adeguata dei rischi, questo potrebbe costituire una violazione dei loro doveri fiduciari.
  2. Conflitti di interesse: Se le erogazioni sono state fatte a favore di soggetti in qualche modo collegati ai vertici della banca (per esempio amici, familiari o imprenditori vicini), potrebbe configurarsi un conflitto di interesse, con potenziali implicazioni legali.
  3. Normativa bancaria: Le banche sono soggette a norme stringenti in termini di vigilanza bancaria (per esempio da parte della Banca d’Italia e della BCE). La concessione di crediti in modo sproporzionato o senza adeguate garanzie può comportare sanzioni da parte degli organismi di vigilanza.
  4. Possibili implicazioni penali: Se viene dimostrato che i vertici hanno agito in modo fraudolento o consapevolmente dannoso per la banca, potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente. Nel caso di Banca Etruria, sono state avviate indagini giudiziarie per verificare la responsabilità degli amministratori.

In sintesi, i vertici di un istituto bancario possono essere ritenuti responsabili per decisioni che ledono gli interessi della banca e dei suoi stakeholder, specialmente quando si verificano erogazioni in favore di soggetti già debitori in condizioni non sostenibili.

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Foto

Digitare la scritta “Download” sottostante per la lettura integrale in formato PDF della Ord. n. 36209/2024 della Suprema Corte di Cassazione

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(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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RESPONSABILITÀ MEDICA: NUOVO ARRESTO DELLA CASSAZIONE

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I professionisti dell’ars medica sono i principali protagonisti delle condotte finalizzate al rispetto del fondamentale principio costituzionale del diritto della salute.

Un diritto che oltre a essere fondamentale è ritenuto l’unico a essere veramente inviolabile da parte della Costituzione.

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Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Per tali motivi, in ordine a quanto esposto la difesa della vittima di mala sanità o di un professionista per responsabilità medica da parte dello studio legale Bonanni Saraceno, diventa molto delicata e complessa.

Pertanto, la giurisprudenza rappresenta uno strumento di orientamento giudiziario alquanto utile e decisivo, di conseguenza si riporta una degli ultimi provvedimenti della Suprema Corte di Cassazione al riguardo.

La responsabilità medica per aver indirizzato un paziente a un intervento chirurgico che ha provocato un’invalidità al 100% può essere configurata come una forma di responsabilità civile o penale a seconda delle circostanze. In Italia, tale responsabilità è regolata dal Codice Civile e da diverse normative sulla responsabilità professionale sanitaria.

Ecco i principali elementi da considerare:

1. Responsabilità contrattuale:

Il medico ha l’obbligo di diligenza, correttezza e perizia nello svolgimento della propria attività. Questo significa che il professionista deve operare con il grado di competenza richiesto dalla sua posizione. Se l’intervento chirurgico è stato consigliato senza un adeguato esame delle alternative o senza un corretto processo di informazione sui rischi, il medico potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile per il danno subito dal paziente, configurando una violazione contrattuale (art. 1218 del Codice Civile). In tal caso, il paziente può chiedere un risarcimento per i danni subiti.

2. Responsabilità per il consenso informato:

Un altro aspetto cruciale è la mancata o insufficiente informazione del paziente. Il medico ha l’obbligo di informare il paziente sui rischi, benefici e alternative dell’intervento. Se il paziente non è stato correttamente informato, il consenso all’operazione può essere considerato invalido. Questo può costituire una fonte di responsabilità del medico, anche se l’intervento è stato eseguito correttamente, poiché il paziente potrebbe non aver accettato il trattamento se fosse stato pienamente consapevole delle possibili conseguenze.

3. Colpa medica:

Se l’invalidità è dovuta a un errore tecnico del chirurgo o a una negligenza durante l’intervento, potrebbe esserci una responsabilità del medico per colpa medica. In questo caso, la responsabilità può essere anche penale, se l’errore è stato grave (es. negligenza, imprudenza, imperizia). La colpa potrebbe essere attribuita anche al medico che ha indirizzato il paziente, se ha mancato di valutare correttamente la necessità dell’intervento o ha fatto una diagnosi errata.

4. Risarcimento del danno:

Il paziente ha il diritto di chiedere un risarcimento per il danno subito, che può comprendere:

  • Danno biologico (lesione della salute)
  • Danno morale (sofferenza psicologica)
  • Danno patrimoniale (perdita di reddito, spese mediche future)

5. Onere della prova:

Nel caso di responsabilità contrattuale, è il medico che deve dimostrare di aver operato secondo le regole dell’arte e con la necessaria diligenza. Il paziente, invece, deve solo dimostrare il nesso di causalità tra l’intervento e il danno subito.

6. Intervento in équipe:

Se l’intervento è stato eseguito da una équipe medica, anche altri professionisti coinvolti possono essere ritenuti corresponsabili, a seconda della divisione dei compiti e delle specifiche competenze.

Per determinare la responsabilità, sarà necessaria una perizia medico-legale, che valuterà sia la correttezza della decisione di indirizzare il paziente all’intervento sia l’esecuzione dell’operazione stessa.

Un avvocato specializzato in responsabilità medica potrà assistere il paziente nella gestione di un’eventuale richiesta di risarcimento.

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Digitare la scritta “Download” sottostante per la lettura integrale in formato PDF della Ord. n. 25825/2024 della Suprema Corte di Cassazione

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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