RESPONSABILITÀ MEDICA DURANTE L’INTERVENTO CHIRURGICO

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(Cass., ordinanza n. 24656/2024)

Uno dei temi fondamentali, perché rientranti nell’alveo del diritto della salute (principio inviolabile per la Costituzione all’art. 32), è quello inerente alla responsabilità medica, il quale viene seguito con grande attenzione e interesse dall’attività forense dello studio legale Bonanni Saraceno.

L’infezione contratta durante un intervento chirurgico va contestualizzata specificando in quale fase dell’operazione è avvenuta perché la dinamica può variare significativamente. Le principali fasi da considerare sono:

  1. Pre-operatoria: Include la preparazione del paziente prima dell’intervento, come la pulizia della pelle e l’uso di dispositivi sterili. Se l’infezione è avvenuta in questa fase, potrebbe derivare da contaminazioni nella preparazione del campo operatorio o nelle procedure di sterilizzazione.
  2. Intra-operatoria: Questa è la fase vera e propria dell’operazione, in cui si effettua l’intervento chirurgico. Le infezioni contratte in questa fase possono essere legate a:
  • Strumenti non completamente sterili.
  • Procedura non corretta da parte del personale.
  • Infezione trasmessa dall’aria o da altre fonti nell’ambiente chirurgico.
  1. Post-operatoria immediata: Dopo l’intervento, durante la fase di chiusura della ferita e l’applicazione dei bendaggi. Le infezioni in questa fase potrebbero essere correlate a tecniche inadeguate di sutura o gestione della ferita.
  2. Post-operatoria successiva: Riguarda la cura post-intervento durante il ricovero o a domicilio. Le infezioni possono derivare da scarsa igiene della ferita o da una gestione non corretta delle medicazioni.

Identificare la fase specifica in cui è avvenuta l’infezione è fondamentale per determinare le cause, le responsabilità e il trattamento più adeguato.

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Per visualizzare l’ordinanza n. 24656/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

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(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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TRIBUTARIO: IRRILEVANZA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO

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Spesso i contribuenti si pongono la domanda sulla rilevanza della notifica di un atto tributario a loro riferito.

Non è raro il fatto che alcuni clienti si rivolgano allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere inerente a questo quesito.

Notifica di un atto

Invero, in ambito tributario, il principio che viene affermato è legato al concetto di “conoscenza legale” di un atto da parte del contribuente. Di norma, la notifica è il mezzo attraverso cui si garantisce che un contribuente sia informato di un atto amministrativo, come un avviso di accertamento o un’intimazione di pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che la notifica di un atto potrebbe risultare irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dello stesso attraverso altri mezzi legittimi, come un avviso di intimazione precedentemente notificato.

Questo principio è strettamente collegato alla funzionalità della notifica, ossia alla sua finalità di informare il contribuente dell’esistenza di un debito o di un provvedimento. Se tale finalità è già stata raggiunta con un’altra notifica, la ripetizione della notifica dello stesso atto può essere considerata superflua.

In altre parole, ciò che conta è che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e non necessariamente la forma con cui tale conoscenza è stata acquisita, purché avvenuta in maniera formale e legittima.

Tuttavia, questa irrilevanza non sempre è automatica. Ci sono casi in cui le norme richiedono la notifica di specifici atti per il corretto avvio di certi procedimenti, e la loro mancanza può comunque avere effetti giuridici.

Pertanto, è opportuno sempre far valutare il caso concreto consultando uno studio legale esperto, per ricevere un parere al riguardo.

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Per visualizzare l’ordinanza n. 24613/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

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