DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI – TUN: I NUOVI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DI NON LIEVE ENTITÀ

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Dopo 20 anni di attesa (l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni è contenuto infatti nel Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005), è stato finalmente pubblicato il Dpr n. 12 del 13 gennaio 2025, con cui è stata adottata la Tabella Unica Nazionale (TUN) volta a regolare il risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni di non lieve entità. Queste includono menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di danno biologico, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata.

I criteri di liquidazione del valore punto del danno biologico adottati dalla TUN: prospetti a confronto

Il punto essenziale dell’analisi riguarda i valori pecuniari previsti dalla TUN, comparandoli con quelli contenuti nelle tabelle di origine pretoria utilizzate sino a ora, in particolare le Tabelle di Milano e Roma.

L’articolo 2 del Dpr n. 12/2025 prevede espressamente che il valore del primo punto di invalidità della TUN sia “pari a quello previsto dall’articolo 139, comma 1, lettera a)” del Codice delle assicurazioni private, che disciplina le lesioni micropermanenti. Attualmente, questo valore è pari a €947,30, in base al Decreto del Ministero del Made in Italy del 16 luglio 2024.

La scelta del legislatore, avallata anche dal Consiglio di Stato nel suo parere consultivo del 24 settembre 2024, mira a creare un’armonia tra:

• il punto 9 (microlesione, ex articolo 139 del Codice delle assicurazioni private)

• il punto 10 (macrolesione, ex articolo 138 del Codice delle assicurazioni private)

Questa continuità consente di conferire maggiore uniformità alla curva risarcitoria.

Confronto con le Tabelle di Milano e Roma

Il valore del punto base della TUN risulta inferiore rispetto a quello delle Tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Infatti, nell’edizione di giugno 2024, il valore milanese è pari a €1.393,28, mentre quello delle Tabelle del Tribunale di Roma (edizione 2023) è di €1.369,23.

L’adozione del valore del punto base previsto dall’articolo 139 del CdA era già stata proposta nella TUN del 2021, ma era stata criticata dal Consiglio di Stato per il rischio di una possibile “deminutio” dei risarcimenti complessivi, con conseguente lesione dei diritti delle vittime di sinistri stradali o episodi di malpractice.

Nella TUN 2024, tuttavia, il problema è stato superato introducendo un coefficiente moltiplicatore del punto maggiore rispetto a quello adottato dalla Tabella Milanese. Questo garantisce:

• la progressività del risarcimento

• la proporzionalità dell’importo rispetto al grado di invalidità

• il rispetto della direttiva primaria dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, che impone il pieno ed effettivo risarcimento del danno

Il ruolo dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori

Il moltiplicatore adottato non tiene conto della componente demografica, che viene considerata a posteriori come demoltiplicatore tabellare. I coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori sono riportati nelle apposite tavole previste dall’articolo 1, lettera a), del Dpr n. 12/2025.

Il Ministero, con l’apporto fondamentale dell’IVASS, ha seguito un criterio di calcolo che ha portato all’uguaglianza tra le sommatorie dei risarcimenti pagabili dalla TUN e dalla Tabella di Milano per il primo anno di età, ignorando l’effetto demografico. Il valore complessivo di questa operazione ammonta a circa 41 milioni di euro.

Il risultato finale è che i risarcimenti delle due tabelle (TUN e Milano) risultano sostanzialmente equivalenti per quanto concerne il valore del danno biologico. Ciò è dovuto alla compensazione tra:

• i differenti moltiplicatori adottati

• i diversi valori del punto base

Redistribuzione dei valori del risarcimento

Rispetto alle Tabelle Milanesi, la TUN cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità, garantendo la conformità ai criteri stabiliti dalla norma primaria.

In particolare, il risarcimento per il decimo punto di invalidità (soglia oltre la quale le lesioni sono considerate di non lieve entità) coincide con il valore quantificato dalle Tabelle Milanesi, pari a €2.612,40. Tuttavia, la TUN parte da un valore del punto base differente.

Aggiornamento dei valori economici

I valori economici della TUN sono stati aggiornati ad aprile 2024. Per valutare l’impatto della nuova funzione, sono stati utilizzati dati aggiornati relativi ai sinistri definiti nel 2023, estratti dalla Banca Dati Sinistri (BDS) dell’IVASS per la RC Auto, nonché un campione di sinistri definiti nel 2023 acquisiti dalle principali imprese assicurative operanti nel ramo sanitario.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

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