DIRITTO BANCARIO: CASS. S.U. SENT. N. 5841/2025 CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEL MUTUO SOLUTORIO

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841/2025, hanno chiarito la legittimità del cosiddetto mutuo solutorio, ovvero il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca.

Secondo i giudici, tale operazione realizza la datio rei giuridica propria del mutuo attraverso l’accredito delle somme in conto corrente, anche se queste vengono immediatamente utilizzate per l’estinzione del debito preesistente.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Il caso riguardava una banca che, nel corso di dieci anni, aveva concesso cinque mutui successivi agli stessi clienti. Alla richiesta di rientro dal saldo negativo, i correntisti si erano opposti al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non avesse effettivamente erogato le somme, poiché queste non erano mai uscite dalle casse dell’istituto, ma erano state utilizzate per estinguere mutui e aperture di credito precedenti.

Il Tribunale di Ferrara e la Corte d’Appello di Bologna avevano confermato la validità del mutuo, affermando che l’utilizzo della somma per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna del denaro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il ripianamento delle passività precedenti mediante giroconto soddisfa il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario. Pertanto, il ripianamento costituisce una modalità di impiego dell’importo mutuato, che entra comunque nella disponibilità del mutuatario.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il contratto di mutuo costituiva titolo esecutivo, ribadendo l’orientamento prevalente secondo cui l’accredito in conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei giuridica del mutuo.

Rigettata l’interpretazione restrittiva

La Corte ha così respinto l’orientamento più recente, secondo cui il mutuo solutorio sarebbe un’operazione meramente contabile, non configurabile come mutuo ipotecario in assenza di effettiva consegna del denaro al mutuatario.

Il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite recita:

“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.

Infine, la Corte ha ribadito che, anche in caso di destinazione immediata delle somme al ripianamento del debito, il mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

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Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841/2025 integrale, in formato PDF:

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