
La transazione nel diritto civile: natura giuridica, presupposti ed effetti tra coobbligati
Nota a Trib. Catania, sez. III, sent. 31 marzo 2025, n. 1844
Analisi tecnico-giuridica della transazione ex artt. 1965 e 1967 c.c.: natura, presupposti e limiti di efficacia soggettiva. Riflessioni alla luce della sentenza del Tribunale di Catania n. 1844/2025.
1. Natura giuridica della transazione (art. 1965 c.c.)
Il Tribunale di Catania conferma l’impostazione tradizionale secondo cui la transazione è un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, finalizzato a porre fine a una lite già insorta o ad evitarne una potenziale, mediante reciproche concessioni tra le parti.
La funzione tipica della transazione è quindi quella compositiva, presupponendo un conflitto attuale o potenziale, e una contestuale rinuncia parziale ai diritti o alle pretese originarie.
2. Presupposto della res dubia
Ai fini della validità del contratto, è richiesto il presupposto della res dubia, intesa non in senso oggettivo (incertezza sul fatto o sul diritto), bensì come divergenza soggettiva tra le parti circa la sussistenza, l’estensione o la consistenza dei rispettivi diritti o obblighi.
Secondo il Tribunale, l’eventuale accertamento ex post dell’infondatezza di una delle pretese non incide sulla validità dell’accordo transattivo.
3. Forma della transazione e limiti probatori (art. 1967 c.c.)
Ai sensi dell’art. 1967 c.c., la transazione deve risultare da atto scritto.
Ne deriva l’inammissibilità della prova testimoniale o presuntiva, anche ai fini dell’accertamento del contenuto o dell’esistenza del contratto, con implicazioni rilevanti nei giudizi in cui la transazione sia eccepita come fatto impeditivo.
4. Transazione pro quota e solidarietà passiva
Nel caso di transazione stipulata da uno dei debitori solidali, la stessa produce effetto solo nei confronti del transigente, comportando la sua liberazione pro quota, salvo diversa volontà espressa.
Il Tribunale evidenzia come gli altri coobbligati non possano avvalersi della transazione in via automatica, restando obbligati per l’intero salvo l’effetto riduttivo sul quantum, per effetto del pagamento effettuato dal condebitore transigente.
5. Criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.)
L’individuazione della portata soggettiva e oggettiva della transazione implica una valutazione ermeneutica della volontà espressa dalle parti, da condurre secondo i criteri codicistici di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.
6. Danni futuri non prevedibili: persistente diritto al risarcimento
Il creditore-danneggiato, pur avendo stipulato una transazione, conserva il diritto al risarcimento per i danni sopravvenuti non prevedibili al momento della stipula.
Anche se il contratto contenga una clausola di rinuncia ai danni futuri, tale previsione può riguardare solo quelli ragionevolmente prevedibili all’epoca dell’accordo, restando esclusi quelli imprevedibili o sopravvenuti.
Massima (redazionale)
In tema di transazione, il presupposto della res dubia sussiste anche in presenza di mere divergenze valutative soggettive tra le parti. La transazione pro quota, stipulata da uno dei debitori solidali, non produce effetti nei confronti degli altri, salvo per la riduzione proporzionale del debito residuo. La rinuncia ai danni futuri contenuta nella transazione non preclude la domanda risarcitoria per quelli non prevedibili al momento della stipula.
Riferimenti normativi
Art. 1965 c.c. – Nozione di transazione Art. 1967 c.c. – Prova della transazione Artt. 1362 ss. c.c. – Interpretazione del contratto
*****************

Tribunale di Catania, sez. III, sentenza 31 marzo 2025, n. 1844 integrale, in formato Pdf:
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com
