VACCINI ANTI-COVID: RISARCIMENTO DANNI CON I RECENTI RICONOSCIMENTI DEL NESSO EZIOLOGICO TRA SOMMINISTRAZIONE VACCINO E PATOLOGIA INSORTA

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Danni da vaccino anti-Covid: riconosciuto il nesso causale e aperta la strada al risarcimento

Vaccinazione obbligatoria e gravi danni neurologici: un caso emblematico

Un importante riconoscimento ufficiale segna un punto di svolta nella tutela delle vittime di danni da vaccino anti-Covid-19. La Commissione Medica Militare di Bari ha accertato il nesso causale tra la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-BioNTech) e una gravissima disabilità permanente riportata da un giovane militare di carriera, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ottaviano.

Il caso (argomento della puntata del programma PIAZZA LIBERTA’, condotto da Armando Manocchia) assume particolare rilievo giuridico poiché riguarda una vaccinazione obbligatoria per il personale militare, con conseguenze devastanti sul piano sanitario, professionale ed esistenziale.


Le complicanze neurologiche post-vaccino e l’accertamento medico-legale

Il militare, ventiquattrenne e in assenza di patologie pregresse, ha manifestato i primi disturbi neurologici subito dopo la prima dose del vaccino. Tali sintomi, inizialmente sottovalutati, si sono aggravati in modo drammatico dopo la seconda somministrazione.

Il quadro clinico si è evoluto in una trombosi dei seni cavernosi, associata a:

  • ipertensione endocranica;
  • neuropatia ottica bilaterale;
  • danni neurologici irreversibili.

L’esito è stato la cecità totale permanente, accompagnata da recidive tromboemboliche che impongono cure continue e assistenza quotidiana.

La Commissione Medica Militare di Bari ha riconosciuto all’unanimità che il vaccino ha avuto un ruolo “concausale preponderante” nell’insorgenza della patologia, collocandola nella fascia più grave delle tabelle ministeriali. Un accertamento decisivo ai fini dell’indennizzo e del risarcimento.


Vaccino obbligatorio e riforma dal servizio: diritti del militare danneggiato

Nonostante l’origine del danno sia legata a un trattamento sanitario imposto per legge, l’Amministrazione militare ha successivamente dichiarato il giovane inidoneo al servizio, riformandolo e ponendo fine alla sua carriera.

Questa circostanza pone rilevanti profili di responsabilità giuridica, in particolare:

  • violazione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost.;
  • responsabilità dello Stato per i danni derivanti da vaccinazione obbligatoria;
  • diritto al ristoro per la perdita della carriera militare e delle aspettative professionali.

Invalidità civile al 100% e indennità di accompagnamento

Sul piano assistenziale, il militare aveva inizialmente ottenuto dall’INPS il riconoscimento di un’invalidità pari al 75%. Tale valutazione è stata contestata e impugnata.

Il Tribunale competente, attraverso consulenza tecnica d’ufficio, ha invece accertato:

  • invalidità totale e permanente al 100%;
  • diritto all’indennità di accompagnamento, in ragione della cecità assoluta e della necessità di assistenza continua.

Indennizzo ex Legge 210/1992 per danni da vaccinazione

Parallelamente è stata attivata la procedura per ottenere l’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Dopo oltre tre anni e mezzo di attesa, il parere favorevole della Commissione Medica Militare ha confermato il diritto all’indennizzo, riconoscendo formalmente il legame tra vaccino e danno permanente.

È fondamentale ricordare che l’indennizzo non esclude il risarcimento del danno, che può e deve essere richiesto separatamente.


Risarcimento dei danni da vaccino anti-Covid: cosa è possibile ottenere

Alla luce del riconoscimento del nesso causale, è ora possibile avviare le azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili, al fine di ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito.

In particolare, possono essere richiesti:

  • danno biologico permanente;
  • danno morale ed esistenziale;
  • danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e della carriera militare;
  • rimborso delle spese mediche attuali e future;
  • costi per assistenza, ausili e supporti legati alla cecità irreversibile.

La tutela risarcitoria trova fondamento, tra l’altro, negli artt. 2043 e 2050 c.c., nonché nei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori.


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  • indennizzo ex Legge 210/1992;
  • risarcimento del danno da vaccinazione;
  • responsabilità del Ministero della Salute;
  • tutela del personale militare e delle forze armate riformato per cause sanitarie;
  • invalidità civile, accompagnamento e benefici assistenziali.

Grazie a un approccio integrato giuridico e medico-legale, lo Studio segue il cliente in ogni fase del procedimento, dall’istanza amministrativa al giudizio civile, con l’obiettivo di ottenere il pieno riconoscimento dei diritti e il massimo ristoro economico possibile.


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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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