
Abuso del concordato preventivo e responsabilità degli amministratori
Profili giuridici, orientamenti giurisprudenziali e conseguenze risarcitorie
Il concordato preventivo costituisce uno degli strumenti centrali del sistema concorsuale italiano, oggi disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tuttavia, la prassi applicativa ha evidenziato un crescente ricorso distorto alla procedura, finalizzato non alla regolazione della crisi ma al mero differimento del fallimento. L’articolo analizza la nozione di abuso del concordato preventivo, con particolare attenzione al concordato “in bianco”, esaminando i principali arresti giurisprudenziali e le rilevanti conseguenze in termini di responsabilità civile degli amministratori e degli organi di controllo.
1. Funzione del concordato preventivo e deviazioni applicative
Il concordato preventivo nasce come strumento di composizione negoziale della crisi d’impresa, volto a consentire al debitore il superamento dello stato di difficoltà mediante un accordo con i creditori e, ove possibile, la prosecuzione dell’attività aziendale.
Tale finalità, già presente nella Legge Fallimentare, è oggi rafforzata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che valorizza i principi di continuità aziendale, tempestività e correttezza.
La giurisprudenza ha tuttavia rilevato come, in numerosi casi, il concordato venga utilizzato in modo strumentale e distorto, dando luogo a un abuso dello strumento concordatario, qualificabile come species dell’abuso del processo.
2. Abuso del processo e abuso del concordato preventivo
Secondo un orientamento ormai consolidato, si ha abuso del processo quando uno strumento giuridico viene utilizzato in violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà processuale, per perseguire finalità diverse o eccedenti rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha previsto.
Nel contesto concorsuale, l’abuso si configura quando il debitore non mira alla regolazione della crisi, bensì a ritardare la dichiarazione di fallimento, sfruttando gli effetti protettivi della procedura (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117).
In tali ipotesi, il concordato perde la propria funzione fisiologica e si trasforma in un mezzo dilatorio, con effetti gravemente pregiudizievoli per il ceto creditorio.
3. Condotte sintomatiche dell’abuso del concordato
La giurisprudenza ha individuato numerosi indici rivelatori dell’abuso dello strumento concordatario, tra cui:
- la presentazione di una nuova domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento ma prima della sua pubblicazione;
- la reiterazione di domande di concordato prive di elementi di novità, a distanza di pochi giorni dalla risoluzione di una precedente procedura rimasta inadempiuta;
- la rinuncia a una proposta seguita dalla presentazione di un’altra dopo il trasferimento della sede legale all’estero, in pendenza di istanze di fallimento;
- la riproposizione della domanda a seguito di una precedente declaratoria di inammissibilità.
In tali casi, il tribunale è legittimato a dichiarare l’inammissibilità della domanda sin dalla fase introduttiva, per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
4. Il concordato “con riserva” e il rischio di utilizzo dilatorio
Particolare attenzione merita l’abuso del concordato con riserva (o “in bianco”), che consente al debitore di ottenere un’immediata protezione del patrimonio mediante l’automatic stay, riservandosi il deposito successivo del piano e della proposta.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda con riserva non costituisce una procedura autonoma, ma una fase della procedura concordataria vera e propria. Di conseguenza, il tribunale può e deve verificare fin dall’inizio la serietà e concretezza dell’iniziativa.
Quando emerga che la domanda è priva di reali prospettive di risanamento ed è funzionale esclusivamente a guadagnare tempo, essa deve essere dichiarata inammissibile per abuso del processo.
5. Responsabilità civile degli amministratori per abuso del concordato
Il ricorso abusivo alla procedura concorsuale integra una grave ipotesi di mala gestio, fonte di responsabilità personale e solidale degli amministratori.
Tale responsabilità può essere fatta valere:
- dalla società, mediante azione sociale ex art. 2393 c.c.;
- dai creditori sociali, ex art. 2394 c.c.;
- dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146 L. Fall., in caso di successivo fallimento.
5.1 Presupposti dell’azione di responsabilità
I presupposti individuati dalla giurisprudenza sono:
- condotta illecita, consistita nell’abuso dello strumento concordatario, in violazione degli obblighi di diligenza e di conservazione del patrimonio sociale;
- danno, identificabile nell’insufficienza patrimoniale a soddisfare le ragioni creditorie;
- nesso causale, ravvisabile nell’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione indebita dell’attività.
Il danno risarcibile non coincide con l’abuso in sé, ma con le sue conseguenze patrimoniali, spesso quantificate mediante il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c.
6. Effetti pregiudizievoli: aggravamento del dissesto e violazione della par condicio
L’abuso del concordato consente una prosecuzione dell’attività in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., generando:
- nuove perdite e aggravamento del dissesto;
- creazione di debiti prededucibili che alterano la par condicio creditorum;
- perdita dei benefici normativi previsti per gli amministratori, come la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione.
Tali effetti rafforzano il giudizio di responsabilità e incidono negativamente sulla posizione processuale degli organi gestori.
7. Atti di gestione e limiti dei poteri nel preconcordato
Durante la fase che precede l’ammissione al concordato, l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni, ma con poteri fortemente limitati.
La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere valutata in concreto, alla luce della finalità primaria di tutela del patrimonio e del miglior soddisfacimento dei creditori.
Anche atti formalmente ordinari possono assumere carattere illecito se, nel contesto di crisi, risultano idonei a pregiudicare il patrimonio sociale.
8. Responsabilità degli organi di controllo
La responsabilità per abuso del concordato può estendersi anche ai membri del collegio sindacale.
I sindaci che, pur consapevoli della natura meramente dilatoria della procedura, omettano di intervenire o di attivare gli strumenti di vigilanza e denuncia, possono rispondere a titolo di concorso omissivo colposo, in solido con gli amministratori.
Conclusioni
L’abuso del concordato preventivo rappresenta una delle più gravi patologie del diritto concorsuale contemporaneo. Esso snatura la funzione dell’istituto, compromette la tutela del ceto creditorio e aggrava il dissesto dell’impresa.
La giurisprudenza ha ormai tracciato confini netti, consentendo ai tribunali di sanzionare le condotte abusive e di affermare la responsabilità personale degli amministratori e degli organi di controllo.
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- difesa degli amministratori e degli organi di controllo in azioni di responsabilità ex artt. 2393, 2394 e 146 L. Fall.;
- tutela dei creditori nelle ipotesi di abuso degli strumenti concorsuali;
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