TAR LAZIO (SENT. N. 4135/2025): IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TUTELA DEL PAESAGGIO

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Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: la sentenza del TAR Lazio n. 4135/2026 tra semplificazione amministrativa e vincoli costituzionali

Introduzione

La crescente diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, impone un delicato bilanciamento tra esigenze di transizione energetica e tutela del paesaggio. La recente pronuncia del Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 si inserisce in questo contesto, chiarendo i limiti della semplificazione amministrativa e ribadendo la centralità della valutazione paesaggistica.

L’arresto giurisprudenziale offre spunti rilevanti sotto il profilo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, del principio di “dissenso costruttivo” e della nozione di aree idonee, con importanti ricadute operative per operatori economici e professionisti del settore.

Il quadro normativo: transizione energetica e tutela paesaggistica

La disciplina delle energie rinnovabili si è evoluta significativamente con il D.lgs. 199/2021 e, più recentemente, con il D.lgs. 190/2024, che ha introdotto nuove regole per l’individuazione delle aree idonee.

Tuttavia, tali interventi normativi non incidono sul rango costituzionale della tutela del paesaggio, sancita dall’art. 9 Cost., che impone una protezione rafforzata dei beni paesaggistici e culturali.

Il principio affermato dal TAR Lazio è netto: la semplificazione procedimentale non può tradursi in una compressione automatica degli interessi paesaggistici, né legittimare automatismi autorizzativi.

I fatti di causa e le censure del ricorrente

La controversia trae origine dall’impugnazione del parere negativo espresso dal Ministero della Cultura (Mic) in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico.

Il ricorrente ha articolato diverse censure, tra cui:

la mancata indicazione, da parte dell’amministrazione, di modifiche progettuali utili a ottenere un esito favorevole; l’erronea interpretazione della nozione di “area idonea”, ritenuta non ostativa alla realizzazione dell’impianto; la carente considerazione dell’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili.

Tali doglianze miravano, in sostanza, a contestare la legittimità del potere esercitato dall’amministrazione e il corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

La discrezionalità tecnica del Mic e il ruolo della tutela paesaggistica

Il TAR Lazio ha ribadito che il parere del Ministero della Cultura, reso nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale, costituisce espressione di discrezionalità tecnica.

Attraverso tale valutazione:

il progetto viene confrontato con i valori paesaggistici tutelati; si verifica la compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico alla conservazione del paesaggio; si prevengono alterazioni ritenute inaccettabili.

Ne deriva che anche nei procedimenti semplificati, come la conferenza di servizi, non si verifica alcuna attenuazione della tutela paesaggistica, in quanto fondata su un principio costituzionale.

Il principio del “dissenso costruttivo”: limiti applicativi

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il principio del dissenso costruttivo.

Secondo il giudice amministrativo:

non sussiste un obbligo generalizzato per la pubblica amministrazione di indicare le modifiche necessarie a rendere il progetto assentibile; tale principio opera solo ove concretamente possibile; non può tradursi in un onere sproporzionato per l’amministrazione.

In altri termini, spetta al proponente elaborare un progetto già compatibile con i vincoli esistenti. L’amministrazione non può sostituirsi al privato nella progettazione.

Aree idonee e vincoli paesaggistici: assenza di automatismi

Particolarmente rilevante è il passaggio relativo alla nozione di “area idonea”.

Il TAR chiarisce che:

la qualificazione di un’area come idonea non comporta l’automatica autorizzazione degli impianti; non esiste una presunzione assoluta di compatibilità paesaggistica; i vincoli culturali e paesaggistici continuano a operare integralmente.

Nel caso di specie, il rigetto è stato ritenuto legittimo in quanto il progetto insisteva su aree interessate da beni tutelati o relative fasce di rispetto (“buffer”), senza adeguato approfondimento progettuale.

Implicazioni pratiche per operatori e investitori

La sentenza in commento assume particolare rilevanza per:

imprese del settore energetico; sviluppatori di impianti fotovoltaici; professionisti tecnici e legali.

Essa evidenzia come:

la progettazione debba essere accurata e già orientata alla compatibilità paesaggistica; non sia sufficiente invocare la localizzazione in area idonea; sia necessario un approfondito studio dei vincoli insistenti sul territorio.

Conclusioni

La Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 segna un punto fermo nel rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio.

Il principio che emerge è chiaro: la transizione energetica non può sacrificare i valori paesaggistici, che restano oggetto di una valutazione rigorosa, caso per caso.

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