
R.D. n. 442 del 1909
Amianto (Asbesto) e prime tutele giuridiche nell’ordinamento italiano: il R.D. 442/1909 tra storia normativa e giurisprudenza
Il presente contributo analizza il ruolo del Regio Decreto n. 442 del 1909 nella genesi della tutela giuridica contro i rischi derivanti dall’esposizione ad amianto (asbesto), evidenziandone il riconoscimento dell’insalubrità delle lavorazioni già in epoca risalente. Particolare attenzione è dedicata alla valorizzazione giurisprudenziale di tale normativa da parte della Corte di Cassazione penale (sent. n. 49215/2012), quale indice della precoce consapevolezza del pericolo amianto. Lo studio si inserisce nel più ampio dibattito sulla responsabilità datoriale e sul nesso causale nei reati e negli illeciti civili connessi all’esposizione professionale ad asbesto.
1. Amianto (asbesto) e rischio professionale: inquadramento generale
L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale fibroso largamente utilizzato nel corso del Novecento per le sue proprietà ignifughe, isolanti e fonoassorbenti. Solo in una fase successiva tali qualità si sono rivelate gravemente dannose per la salute umana, essendo l’amianto causa di patologie di estrema gravità quali asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma pleurico.
In ambito giuridico, il tema dell’amianto assume rilievo centrale sotto il profilo della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, nonché con riferimento al diritto al risarcimento del danno e alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Un nodo cruciale del contenzioso riguarda la prevedibilità ed evitabilità del rischio, spesso ricostruita anche alla luce delle conoscenze scientifiche e normative disponibili all’epoca dei fatti.
2. Il R.D. 442/1909: una delle prime norme sul riconoscimento dell’insalubrità dell’asbesto
Il Regio Decreto n. 442 del 1909, recante norme sul lavoro delle donne e dei fanciulli, rappresenta uno dei primi interventi normativi dell’ordinamento italiano in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In tale contesto, il legislatore dell’epoca riconosceva espressamente l’insalubrità di alcune lavorazioni, tra cui quelle comportanti esposizione ad asbesto.
La norma prevedeva, infatti, il divieto di adibizione delle donne e dei fanciulli a lavorazioni ritenute nocive, introducendo una disciplina selettiva fondata sulla pericolosità intrinseca di determinate attività produttive. Sebbene il provvedimento non configurasse ancora un sistema organico di prevenzione, esso costituiva un chiaro segnale della consapevolezza istituzionale circa la pericolosità dell’amianto.
3. Il valore giuridico del R.D. 442/1909 nella giurisprudenza di legittimità
La rilevanza del R.D. 442/1909 è stata successivamente ribadita dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione penale, sentenza n. 49215 del 2012, che lo ha richiamato quale fonte storica significativa nella ricostruzione del sapere prevenzionistico.
Secondo la Suprema Corte, il richiamo a normative risalenti dimostra come il rischio amianto fosse conoscibile e riconosciuto già nei primi decenni del Novecento, con la conseguenza che non può ritenersi scusabile la condotta omissiva dei datori di lavoro nelle epoche successive. Tale orientamento si inserisce nel consolidato principio secondo cui la responsabilità penale e civile va valutata alla luce delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili ratione temporis.
Il R.D. 442/1909 diviene così un tassello fondamentale per affermare l’esistenza di un dovere di protezione anticipato, rilevante sia ai fini dell’accertamento della colpa, sia nella dimostrazione del nesso causale tra esposizione e malattia professionale.
4. Amianto, colpa datoriale e obblighi di sicurezza
Il riconoscimento normativo dell’insalubrità dell’asbesto rafforza l’impianto accusatorio e risarcitorio nei procedimenti relativi all’esposizione professionale ad amianto. La giurisprudenza ha più volte affermato che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure tecnicamente possibili per tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, anche prima dell’entrata in vigore di discipline specifiche e organiche.
In tale prospettiva, il R.D. 442/1909 viene spesso utilizzato come indice storico di prevedibilità del danno, contribuendo a superare difese fondate sull’asserita ignoranza del rischio o sull’assenza di una normativa puntuale all’epoca dei fatti.
5. Profili risarcitori e tutela delle vittime dell’amianto
Sul piano civilistico, la valorizzazione delle prime norme sull’insalubrità dell’amianto incide direttamente sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle vittime e dei loro familiari. Essa assume rilievo anche nei giudizi previdenziali e nelle azioni volte all’ottenimento dei benefici contributivi e delle prestazioni assistenziali previste dall’ordinamento.
L’analisi storica della normativa consente, inoltre, di rafforzare la prova della responsabilità datoriale e di contrastare efficacemente le eccezioni di prescrizione o di insussistenza della colpa.
6. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno in materia di amianto
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel contenzioso relativo all’esposizione professionale ad amianto, assistendo lavoratori, ex lavoratori ed eredi delle vittime in procedimenti civili, penali e previdenziali.
L’attività dello Studio si caratterizza per:
- approfondita competenza in materia di responsabilità del datore di lavoro;
- analisi storico-normativa e giurisprudenziale, anche con riferimento a fonti risalenti come il R.D. 442/1909;
- tutela risarcitoria integrale dei danni da amianto, patrimoniali e non patrimoniali;
- assistenza nei procedimenti per il riconoscimento di malattie professionali e benefici contributivi.
Grazie a un approccio rigoroso e scientificamente fondato, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si pone come punto di riferimento qualificato nella difesa dei diritti delle vittime dell’amianto e dei loro familiari.
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