DANNI DA VACCINAZIONE

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L’accertamento del nesso causale nei danni da vaccinazione obbligatoria

In materia di danni da vaccinazione obbligatoria, uno degli snodi centrali è rappresentato dall’accertamento del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato. Tale profilo, per sua natura eminentemente tecnico-scientifica, assume rilievo tanto nella prospettiva dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 quanto, e soprattutto, nell’ambito dell’azione di responsabilità civile orientata al risarcimento integrale del danno.

1. Il criterio del “più probabile che non”

La giurisprudenza, consolidatasi a partire da Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 576, ha chiarito che l’accertamento del nesso causale nel processo civile deve essere condotto secondo il criterio della “ragionevole probabilità scientifica”, ossia con la verifica che l’evento lesivo sia da ritenere più probabile che non conseguenza della condotta oggetto di causa.

Il principio è stato ribadito in ambito vaccinale da Cass. civ., sez. lav., 12 gennaio 2018, n. 581, la quale ha escluso la necessità di una dimostrazione “oltre ogni ragionevole dubbio”, ritenendo sufficiente che il giudice, sulla base delle prove acquisite, possa ragionevolmente concludere che la somministrazione vaccinale sia stata con alta probabilità la causa efficiente del danno.

2. Probabilità quantitativa vs. probabilità logica

Nel contesto specifico della responsabilità per danni da vaccinazione, il giudice non può limitarsi a considerare la frequenza statistica dell’evento dannoso nella popolazione generale (c.d. probabilità quantitativa), ma deve procedere a una valutazione che tenga conto degli elementi concreti del caso.

La probabilità logica, richiamata da Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2019, n. 18358, consiste nella sintesi ragionata tra i dati della scienza medica e gli elementi specifici del caso concreto, quali:

la prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza del danno; l’assenza di spiegazioni alternative plausibili; l’anamnesi individuale; la coerenza con dati desunti dalla letteratura medico-scientifica accreditata.

In questa prospettiva, la valutazione del giudice civile assume una funzione ricostruttiva, fondata su un giudizio di verosimiglianza razionale più che su un’esatta misurazione probabilistica.

3. Rilevanza dell’art. 2050 c.c.

Nel caso in cui l’azione sia esperita in via risarcitoria, è particolarmente rilevante il ricorso all’art. 2050 c.c., che disciplina la responsabilità da esercizio di attività pericolosa. La somministrazione di vaccini, specialmente se obbligatori, è stata qualificata dalla giurisprudenza come attività pericolosa in ragione dell’impiego di sostanze che, pur essendo nella generalità dei casi sicure, possono provocare in soggetti predisposti reazioni avverse gravi e imprevedibili.

In base a tale norma, l’onere della prova si inverte: spetta al convenuto (Ministero della Salute, ASL, medico somministrante, ecc.) provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, mentre il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il nesso di causalità e l’esistenza del danno.

Anche in tale contesto, il criterio del “più probabile che non” costituisce lo standard valutativo del giudice in ordine alla causalità materiale, ferma restando la specificità del regime probatorio di cui all’art. 2050 c.c.

4. L’importanza della consulenza tecnica

L’accertamento del nesso causale si fonda, nella prassi, sull’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), la quale non vincola il giudice, ma fornisce un supporto fondamentale nella ricostruzione eziologica dell’evento.

Il giudice ha il compito di valutare criticamente la perizia, verificandone:

la conformità al sapere scientifico attuale; la logica argomentativa interna; la rispondenza al caso concreto.

Qualora il CTU fornisca un giudizio di causalità espresso nei termini della “plausibilità clinica” o della “compatibilità temporale”, spetta al giudice interpretare e integrare tale valutazione alla luce del criterio del “più probabile che non”.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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PENALE: SOLO LA FINALITÀ ILLECITA DETERMINA LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

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Tribunale di Nola, Sezione Penale – Sentenza n. 29 del 14 gennaio 2025

Reato di Violazione della Sorveglianza Speciale: Quando Si Configura

La sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Nola chiarisce un principio rilevante in tema di misure di prevenzione personali, e in particolare di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale (art. 75 D.lgs. n. 159/2011, Codice Antimafia), è necessario accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il soggetto abbia violato le prescrizioni imposte con l’intento specifico di eluderle per fini illeciti.

L’Elemento Soggettivo Richiesto per Integrare il Reato

Secondo il Tribunale, non basta la mera inosservanza delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale: per integrare la fattispecie penale, occorre che la violazione sia avvenuta con la consapevolezza e la volontà di perseguire scopi contrari alla sicurezza pubblica, ossia le finalità che la misura mira a prevenire.

Rilevanza della Prova del Dolo Specifico

L’elemento soggettivo del reato è quindi rappresentato da un dolo specifico, che deve essere provato con rigore. L’imputato deve aver agito con la volontà di sottrarsi ai controlli e di porre in essere condotte che la misura preventiva intende evitare.

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L’IGNOTO MONDO DELLE CARCERI

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VIDEO INTEGRALE DI SOCIETAS

Una crisi umana prima ancora che penale

Il sovraffollamento carcerario in Italia rappresenta una delle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Celle fatiscenti, condizioni disumane, perdita di diritti fondamentali: il sistema penitenziario punisce, ma non riabilita. Ignorare questa realtà significa tradire i principi fondamentali della nostra civiltà giuridica.

Le sanzioni europee e le carceri italiane obsolete

L’Italia è costantemente sanzionata dall’Unione Europea per il mancato rispetto degli standard minimi di detenzione. Strutture come Regina Coeli, Poggioreale e l’Ucciardone sono simboli di un’epoca superata, architettonicamente inadatte e moralmente insostenibili.

Queste prigioni non facilitano alcun processo riabilitativo: isolano, puniscono e disumanizzano. Le continue sanzioni europee sono il sintomo evidente di un fallimento sistemico che infligge sofferenza concreta alle persone detenute.

Il costo umano del sovraffollamento carcerario

Dignità negata, stress cronico, identità distrutta

L’eccessiva “densità sociale” all’interno delle celle genera stress psicologico, favorisce conflitti e mina la salute mentale. Ogni gesto quotidiano, anche il più banale, diventa oggetto di negoziazione in spazi sovraffollati.

Questa continua erosione dell’autonomia personale impedisce ai detenuti di conservare un senso minimo di identità. Ne soffre anche il personale penitenziario, costretto a gestire emergenze quotidiane senza strumenti adeguati.

Un’emergenza ignorata dai media e dall’opinione pubblica

Il carcere resta un angolo cieco della democrazia. Se ne parla solo in occasione di rivolte o tragedie. Ma ogni statistica nasconde volti e storie. E ogni recluso, pur avendo sbagliato, conserva diritti inviolabili.

I numeri dell’emergenza carceraria in Italia

Attualmente le carceri italiane ospitano 62.132 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 46.910 posti. Il tasso di sovraffollamento ha superato il 132%.

Alcuni istituti toccano picchi drammatici:

San Vittore (Milano): 214% Foggia: oltre 190% Brescia Canton Mombello: oltre 180% Regina Coeli (Roma): 185%

Secondo i Garanti dei detenuti, siamo “oltre i livelli di guardia”.

Dati tragici: decessi e suicidi in carcere

Nei soli primi due mesi del 2025, si sono registrati 54 decessi tra i detenuti. Nel 2024, i morti erano stati 248. Di questi, 13 suicidi solo nel 2025. Negli ultimi cinque anni, i suicidi in carcere sono stati 361.

Numeri che fotografano un livello di disperazione inaccettabile.

Celle container: soluzione o illusione?

Il progetto del Ministero della Giustizia

Il governo ha proposto l’introduzione di celle container prefabbricate in calcestruzzo nei cortili delle carceri. Ogni modulo ospiterà fino a 24 detenuti. Sono previsti 16 moduli in 9 istituti, per un totale di 384 posti letto. Costo complessivo: 32 milioni di euro (83.000 euro a posto letto).

Una risposta emergenziale affidata al commissario Marco Doglio, con gara pubblica fissata per il 10 aprile 2025.

Le critiche alla proposta delle celle prefabbricate

La soluzione è stata duramente criticata da:

opposizioni politiche; sindacati di categoria; associazioni per i diritti umani.

Secondo molti, i container non risolvono il problema strutturale del sistema penitenziario italiano, ma lo nascondono temporaneamente, aggravando il disagio.

Riformare il carcere: necessità e alternative

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il sovraffollamento un “grave fenomeno”. È tempo di agire con riforme strutturali e visione di lungo periodo.

Tra le alternative da valutare:

Giustizia riparativa Pene alternative Depenalizzazione dei reati minori Uso dell’intelligenza artificiale per la gestione efficiente dei flussi carcerari

Conclusione: ripensare la giustizia penale italiana

Il sistema carcerario italiano è al collasso. Il sovraffollamento non è solo un problema logistico, ma una grave violazione dei diritti umani. Le celle container possono fornire una risposta emergenziale, ma non rappresentano una soluzione sostenibile.

È necessario un cambio di paradigma, che metta al centro la dignità del detenuto, il ruolo rieducativo della pena e una giustizia penale più umana ed efficace, come richiesto dall’art. 27 della Costituzione.

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DIRITTO DEL LAVORO: DEFINIZIONE, CAUSE E COPERTURA INAIL RIGUARDO ALL’INFORTUNIO SUL LAVORO

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Infortunio sul lavoro: definizione, cause e copertura INAIL

L’infortunio sul lavoro è un evento che si verifica per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva:

  • Morte
  • Inabilità permanente (assoluta o parziale)
  • Inabilità temporanea assoluta, che comporta assenza dal lavoro per più di tre giorni

Riferimento normativo: art. 2, D.P.R. 1124/65.

Che cosa si intende per “causa violenta”

La causa violenta è un fattore esterno che agisce in modo intenso e concentrato nel tempo. Può anche interagire con condizioni patologiche preesistenti del lavoratore.

Cosa significa “occasione di lavoro”

Per occasione di lavoro si intendono tutte le condizioni (anche ambientali) in cui si svolge l’attività lavorativa. Sono incluse:

  • Situazioni in cui è presente un rischio immediato per il lavoratore
  • Danni derivanti da attrezzature, ambiente di lavoro o comportamenti del lavoratore

Rientrano anche i cosiddetti rischi impropri, ovvero quelli legati a prestazioni non tipiche della mansione svolta (Cass. 2838/2018). Escluso invece il rischio elettivo.

Cos’è il rischio elettivo

Il rischio elettivo esclude l’indennizzabilità dell’infortunio. Si verifica quando il lavoratore compie azioni volontarie e arbitrarie, prive di legame con l’attività lavorativa.

Caratteristiche del rischio elettivo (Cass. 15047/2007):

  1. Comportamento volontario e illogico, estraneo al lavoro
  2. Motivato da impulsi personali
  3. Comporta un rischio diverso da quello lavorativo

Infortunio in itinere: cos’è e quando è coperto da INAIL

L’infortunio in itinere è l’incidente che colpisce il lavoratore durante il tragitto tra casa e lavoro (o viceversa).

È coperto dall’assicurazione INAIL (art. 12, D.Lgs. 38/2000) se avviene:

  • Sul percorso da casa al lavoro e ritorno
  • Sul tragitto tra due luoghi di lavoro
  • Durante il percorso verso il luogo abituale dei pasti

Requisito fondamentale: il percorso deve essere normale e diretto

Quando l’INAIL non copre l’infortunio in itinere

La copertura assicurativa INAIL decade in caso di:

  1. Deviazioni o interruzioni non necessarie
    Sono escluse tutte le deviazioni non giustificate da cause di forza maggiore, obblighi penali o esigenze improrogabili (Cass. 10162/2001).
    Le brevi soste che non espongono a rischi diversi non compromettono l’indennizzabilità (Corte Cost. Ord. 1/2005).
  2. Guida in stato di alterazione
    L’infortunio non è indennizzabile se causato da:
    • Abuso di alcol
    • Uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci
  3. Guida senza patente
    Se il lavoratore è alla guida senza patente, l’assicurazione non copre l’incidente.

Utilizzo di mezzi privati: quando l’infortunio è indennizzabile

L’uso del mezzo privato (auto, moto) non è sempre coperto da INAIL. È generalmente favorito il trasporto pubblico, a meno che:

  • Il mezzo pubblico non copra il percorso
  • Gli orari siano incompatibili con quelli di lavoro
  • Il servizio pubblico crei grave disagio

Non è indennizzabile:

  • Se l’auto privata è usata senza necessità e il tragitto è percorribile a piedi (Cass. 8929/1997)

È indennizzabile:

  • Se il mezzo pubblico non è disponibile
  • Se vi è un disagio oggettivo nell’uso del trasporto pubblico

Infortunio in itinere con bicicletta: cosa dice l’INAIL

L’infortunio in bicicletta è in itinere solo in alcune circostanze:

  • Non è indennizzabile se avviene su piste ciclabili (presenza di percorso sicuro)
  • È indennizzabile su strade normali se:
    • Il trasporto pubblico è scomodo
    • Il tragitto a piedi è irragionevole per età, salute, condizioni stradali.

CONCLUSIONI

L’infortunio sul lavoro e in itinere è coperto da INAIL solo se avviene in circostanze coerenti con l’attività lavorativa e seguendo percorsi ordinari e giustificati.
È fondamentale conoscere i limiti della copertura per tutelare i propri diritti in caso di incidente.


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SOCIETARIO: COME PREVENIRE L’AUMENTO DEI PREZZI PER LE SOCIETÀ, A CAUSA DEI DAZI

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Impatto dei nuovi dazi USA sui contratti di fornitura e distribuzione

I nuovi dazi americani stanno generando forti preoccupazioni tra le aziende coinvolte in contratti di distribuzione e fornitura internazionali verso gli Stati Uniti. Queste misure, imposte dall’amministrazione americana, comportano un aumento significativo dei costi operativi, rendendo fondamentale un’attenta analisi delle clausole contrattuali esistenti.

Le clausole contrattuali in caso di eventi straordinari

Ogni ordinamento giuridico tutela il principio del “pacta sunt servanda” (i contratti devono essere rispettati), ma esistono eccezioni rilevanti in presenza di eventi straordinari e imprevedibili.

Impossibilità sopravvenuta e forza maggiore

In Italia, l’art. 1463 c.c. disciplina l’impossibilità sopravvenuta, che si verifica quando eventi esterni imprevedibili impediscono completamente l’adempimento delle obbligazioni. Le clausole di forza maggiore, spesso presenti nei contratti internazionali, coprono situazioni come disastri naturali o guerre, non l’aumento dei costi dovuto ai dazi, poiché non impediscono l’esecuzione, ma la rendono solo più onerosa.

Onerosità sopravvenuta e riequilibrio contrattuale

L’imposizione dei dazi può rientrare nell’ambito dell’onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), ovvero quando la prestazione diventa eccessivamente onerosa rispetto a quanto previsto al momento della firma del contratto. In questi casi, la parte svantaggiata può:

Richiedere la rinegoziazione del contratto; Chiedere la risoluzione del contratto; Sollecitare l’intervento del giudice o di un arbitro per l’adattamento del contratto.

Clausole contrattuali per gestire l’aumento dei dazi

Clausola di hardship

Le migliori prassi contrattuali internazionali prevedono l’inserimento di clausole di hardship, pensate per gestire l’alterazione dell’equilibrio economico contrattuale causata da eventi straordinari e imprevedibili.

Per essere efficaci, le clausole di hardship devono:

Menzionare esplicitamente l’imposizione di dazi o modifiche legislative; Riguardare eventi imprevedibili alla data della stipula del contratto; Determinare un impatto economico significativo sull’equilibrio contrattuale.

Clausola di price adjustment

Un’alternativa più specifica è la clausola di price adjustment, che prevede il diritto alla rinegoziazione del prezzo se i dazi superano una certa soglia.

In genere, la clausola stabilisce che:

L’aumento dei dazi oltre una soglia prestabilita (es. X%) attiva il diritto alla rinegoziazione; Le parti devono notificarsi per iscritto entro un termine preciso; Se la rinegoziazione fallisce, si applicano opzioni alternative, tra cui: Risoluzione del contratto senza responsabilità; Nomina di un arbitro terzo indipendente, che determinerà un nuovo prezzo vincolante.

Clausola di cost-sharing (condivisione dei costi)

La clausola di cost-sharing prevede che l’aumento dei costi daziari venga:

Assorbito dall’Acquirente/Distributore fino a una certa soglia (es. X%); Oltre tale soglia, i costi vengono ripartiti equamente con il Venditore/Concedente.

Questa soluzione è stata considerata anche da diversi imprenditori italiani, come emerso durante l’evento Vinitaly, in mancanza di clausole predefinite.

Considerazioni pratiche per le aziende

L’introduzione dei nuovi dazi doganali USA impone una revisione strategica dei contratti esistenti e futuri. Le aziende devono agire proattivamente per proteggere i propri interessi.

Cosa fare:

Rivedere i contratti esistenti: Analizzare le clausole relative a hardship, forza maggiore, adeguamento prezzi e condivisione dei costi; Valutare le opzioni per rinegoziare o risolvere i contratti. Negoziare nuove clausole contrattuali: Includere nei contratti futuri riferimenti espliciti a dazi, tariffe doganali (tariffs) e meccanismi di adattamento dei prezzi. Usare wording preciso: È raccomandato utilizzare nei testi contrattuali la parola chiave “tariffe” o “tariffs”, per rendere chiaro che le nuove disposizioni si applicano anche ai dazi doganali.

Conclusioni

Le aziende esportatrici verso gli USA devono prepararsi a convivere con l’incertezza normativa e commerciale legata ai dazi americani. Solo una corretta gestione contrattuale, con clausole mirate e una strategia di risk management legale, può garantire continuità operativa e sostenibilità economica.

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IMMOBILIARE: CEDOLARE SECCA ANCHE PER IL LOCATORE CHE LOCA UN IMMOBILE A UN IMPRENDITORE PER USO ABITATIVO DEI PROPRI DIPENDENTI

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Cedolare secca e locazione ad uso abitativo: cosa dice la Cassazione

Il locatore può optare per il regime della cedolare secca anche nel caso in cui il conduttore stipuli un contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della propria attività professionale, purché la finalità del contratto sia quella di soddisfare le esigenze abitative dei dipendenti.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 12076 e 12079 del 2024, secondo cui:

«In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, e in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 6, del Dlgs 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni».

Quando si applica la cedolare secca: chiarimenti normativi

Il Decreto legislativo n. 23/2011, all’art. 3, comma 6, esclude l’applicazione della cedolare secca solo quando il locatore agisce nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. La norma non vieta invece l’opzione per la cedolare secca quando il conduttore sia un’impresa o un professionista, a patto che l’immobile sia adibito ad uso abitativo.

La Cassazione ha confermato che l’articolo 3, comma 6-bis, non impedisce l’applicazione del regime agevolato, ribadendo che:

«Il comma 6-bis non esclude affatto che, in base ai commi precedenti, il locatore possa esercitare l’opzione per la cedolare secca con riferimento ad un contratto di locazione ad uso abitativo concluso con un imprenditore o un professionista».

Cedolare secca e sublocazione a studenti universitari: i limiti

Un altro chiarimento importante riguarda l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca alla sublocazione per studenti. In questo caso, la norma consente l’agevolazione solo se il contratto di sublocazione è ad uso abitativo, destinato a studenti universitari, con rinuncia all’aggiornamento Istat e messa a disposizione degli immobili ai Comuni.

Tale previsione prescinde dal tipo di contratto madre concluso con cooperative edilizie o enti non commerciali, ma vincola comunque l’applicazione della cedolare alla sublocazione con finalità abitative per studenti.

Conclusioni: quando è legittima l’opzione per la cedolare secca

In conclusione, il locatore è legittimato ad applicare il regime della cedolare secca anche quando il conduttore agisce nell’ambito della propria attività professionale, purché la destinazione dell’immobile sia abitativa.

Nel caso analizzato dalla Cassazione, si trattava della locazione di un immobile destinato alle esigenze abitative dell’amministratore della società conduttrice. Pertanto, l’opzione per la cedolare secca è risultata perfettamente legittima.

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LO STATO DELL’ARTE DEL SISTEMA CARCERARIO

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VIDEO INTEGRALE DELLA PUNTATA

Nella nuova puntata di SOCIETAS, programma ideato e condotto dall’Avv. Fabrizio V. Bonanni Saraceno, è stato affrontato l’annoso problema del sistema carcerario italiano.

Il titolo della puntata è “LO STATO DELL’ARTE DEL SISTEMA CARCERARIO ” e gli ospiti della puntata sono l’Avv. Francesco Bianchi e l’Avv. Domenico Naccari e l’Avv. Salvatore Sciullo.

Pertanto, partendo dal racconto della scorsa manifestazione organizzata dalla Camera Penale di Roma a piazza Cavour, il 5 maggio c.a., per denunciare la fatiscente situazione in cui versano le strutture carcerarie e di conseguenza le disumane condizioni di vita che subiscono sia i carcerati che la polizia giudiziaria, si è affrontato il tema della violazione del III comma dell’art. 27 della Costituzione, ossia del principio della rieducazione del detenuto e il tema di quanto sia ormai compromesso lo stato di diritto.

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IURE HEREDITARIO: AZIONE RISARCITORIA DEGLI EREDI DEL LAVORATORE DECEDUTO PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NELL’AMBIENTE DI LAVORO

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Per i figli del de cuius, deceduto a causa di esposizione all’amianto nell’ambiente di lavoro, che intendano esercitare l’azione di risarcimento danni iure hereditario contro il datore di lavoro del padre, è necessario evidenziare i seguenti punti:

  1. Legittimazione attiva degli eredi per azioni iure hereditario: Gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nei diritti del de cuius e possono agire iure hereditario per il risarcimento dei danni subiti dal defunto. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ha affermato che “gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e dunque anche nel diritto al risarcimento del danno conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, già entrato a far parte del suo patrimonio” [Cass. Civ., Sez. L, N. 8292 del 25-03-2019]. Inoltre, il Tribunale di Genova ha confermato che “gli eredi vengono a trovarsi nella medesima posizione del lavoratore defunto e l’azione da loro esperibile iure successionis conserva tutte le caratteristiche dell’azione di cui era titolare il de cuius” [Tribunale Ordinario Genova, sez. LA, sentenza n. 106/2017].
  2. Danno subito dal de cuius e trasmissibilità agli eredi: Il danno biologico e morale subito dal de cuius a causa della malattia professionale si trasmette agli eredi. Gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno iure hereditario per il periodo di sofferenza vissuto dal de cuius prima del decesso. La Corte di Cassazione ha stabilito che “il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico ‘terminale’ e di danno morale” [Cass. Civ., Sez. L, N. 12041 del 19-06-2020]. Anche il Tribunale di Venezia ha affermato che “è addebitabile alle società convenute il danno non patrimoniale sofferto in vita dal de cuius, qui azionato iure hereditario” [Tribunale Ordinario Venezia, sez. LA, sentenza n. 466/2023].
  3. Distinzione tra azioni iure proprio ed iure hereditario: È importante distinguere tra le azioni iure proprio e iure hereditario. Mentre le azioni iure proprio sono quelle in cui i congiunti chiedono il risarcimento dei danni subiti personalmente a causa della perdita del familiare, le azioni iure hereditario riguardano i diritti che si trasmettono agli eredi dal de cuius. Il Tribunale di Arezzo ha chiarito che “la domanda con la quale una parte chiede il risarcimento dei danni iure proprio per morte del congiunto deve essere qualificata come domanda di responsabilità extracontrattuale”, mentre “gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e dunque anche nel diritto al risarcimento del danno” [Tribunale Ordinario Arezzo, sez. GL, sentenza n. 221/2022].
  4. Giurisprudenza favorevole alla legittimazione attiva degli eredi: Numerose sentenze confermano la legittimazione attiva degli eredi per azioni iure hereditario. Ad esempio, la Corte d’Appello di Genova ha affermato che “gli eredi possono agire iure hereditario per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius” [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 611/2018]. Anche il Tribunale di Crotone ha riconosciuto che “gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno iure hereditario” [Tribunale di Crotone, Sentenza n.346 del 30 aprile 2024].

Conclusioni: pertanto, per la giurisprudenza consolidata, i figli del de cuius hanno legittimazione attiva per agire iure hereditario nei confronti del datore di lavoro del padre per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius a causa dell’esposizione all’amianto.

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DIRITTO DELLA CRISI: DEFINIZIONE, REQUISITI E GIURISPRUDENZA DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

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Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta un importante strumento per l’imprenditore che, dopo aver esperito senza successo il percorso della composizione negoziata della crisi, necessiti di una procedura di uscita ordinata e controllata. Questo istituto funziona come un vero e proprio “paracadute” giuridico, ma la sua apertura è subordinata a specifici presupposti normativi e sostanziali.

In base all’art. 25-sexies, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Tribunale può ammettere il concordato semplificato solo in presenza di:

assenza di pregiudizio per i creditori, concreta utilità della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e fattibilità del piano.

Differenze tra concordato semplificato e concordato preventivo

A differenza di quanto previsto dall’art. 47 del Codice della crisi in materia di concordato preventivo, dove la fattibilità è intesa come “non manifesta inattitudine” al raggiungimento degli obiettivi, nel concordato semplificato il tribunale deve accertare in senso positivo la concreta realizzabilità del piano.

Questo approccio è coerente con la struttura della procedura, che non prevede il voto dei creditori e affida al giudice il compito di valutare, in modo sostanziale, la credibilità delle garanzie offerte e i benefici concreti per la massa creditoria.

Giurisprudenza recente: la sentenza del Tribunale di Fermo (10 aprile 2025)

Un’importante pronuncia in materia di fattibilità del concordato semplificato proviene dal Tribunale di Fermo (sentenza del 10 aprile 2025), che ha ritenuto non fattibile il piano presentato da una società debitrice, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale.

Secondo i giudici, i principali motivi dell’inammissibilità erano i seguenti:

Le rettifiche dell’esperto e dell’ausiliario ai valori di attivo e passivo hanno evidenziato l’impossibilità di raggiungere le soglie minime di soddisfazione dei creditori; La finanza esterna promessa dai soci non era adeguatamente garantita. Le fideiussioni provenivano da parenti dei soci, con patrimoni di valore limitato e facilmente smobilizzabile; Il piano prevedeva un rilevante corrispettivo per la cessione di un ramo d’azienda a una società costituita ad hoc dagli stessi soci, priva di garanzie patrimoniali e liquidità sufficienti; Mancava una perizia di stima sul valore del ramo ceduto, rendendo incerta l’utilità effettiva per i creditori in caso di vendita competitiva; Infine, il risparmio previsto sull’accollo dei debiti verso i professionisti (advisors) era venuto meno, aggravando il passivo e riducendo il soddisfacimento dei creditori chirografari.

Conclusioni: quando il concordato semplificato non è ammissibile

La decisione del Tribunale di Fermo evidenzia come la carenza strutturale delle garanzie sia un elemento cruciale per negare l’accesso al concordato semplificato. Il tribunale ha rilevato l’assenza di concreti elementi a sostegno della proposta e ha quindi disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Parole chiave:

– concordato semplificato composizione negoziata della crisi

– liquidazione giudiziale

– Codice della crisi d’impresa

– fattibilità del piano finanza esterna

– sentenza Tribunale Fermo 10 aprile 2025

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DIRITTO DELLA CRISI: INCERTEZZE SULL’ANACRONISTICO ART. 26 DEL DPR 633/1972 IN MERITO AL RECUPERO DELL’IVA NON RISCOSSA

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Art. 26 DPR 633/1972

Note di Variazione IVA e Procedure Concorsuali: le Incertezze sull’Articolo 26 del DPR 633/1972

L’articolo 26 del DPR 633/1972 continua a generare dubbi interpretativi in merito all’emissione delle note di variazione IVA nei confronti delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tali incertezze permarranno fino all’emanazione del decreto delegato sulla fiscalità della crisi, previsto dalla Legge delega 111/2023 per la revisione del sistema tributario.

Quando è possibile il recupero dell’IVA?

I commi 3-bis e 10-bis dell’art. 26 DPR 633/1972 consentono al creditore di recuperare l’IVA applicata e non riscossa in caso di:

assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; ammissione al concordato preventivo; omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

Registrazione dell’IVA da parte del debitore

Il comma 5 dell’articolo 26 stabilisce un’importante deroga alla registrazione IVA da parte del debitore: normalmente, chi riceve la nota di variazione deve registrare l’IVA a debito, contribuendo così alla liquidazione dell’imposta dovuta.

Tuttavia, in caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a), il debitore può evitare tale registrazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 20/E/2021), questa esenzione si applica solo nei casi di:

liquidazione giudiziale (ex fallimento); liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo, sia liquidatorio che con continuità aziendale; amministrazione straordinaria.

Al contrario, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sarebbero esclusi da tale deroga, poiché non rientrerebbero, secondo l’Agenzia, tra le procedure concorsuali in senso stretto, mancando dei requisiti di concorsualità e ufficialità.

Gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali?

Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è tuttavia contestata. Secondo la Corte di Cassazione, gli accordi di ristrutturazione dei debiti vanno considerati a tutti gli effetti procedure concorsuali, in quanto:

prevedono forme di controllo e pubblicità, coerenti con le caratteristiche tipiche delle procedure concorsuali; sono soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese; richiedono omologazione da parte del tribunale, garantendo così l’elemento di ufficialità.

Pertanto, i due motivi su cui si basa l’esclusione (assenza di concorsualità e ufficialità) risultano non fondati. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, per natura e disciplina, dovrebbe godere delle medesime tutele fiscali previste per le altre procedure concorsuali, inclusa la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 26 DPR 633/1972.

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