
Mobbing sul lavoro: responsabilità esclusiva del dirigente o anche dell’ente?
Nel caso di condotte persecutorie o vessatorie subite da un lavoratore, ci si interroga se la responsabilità possa essere autonoma ed esclusiva del dirigente oppure se coinvolga anche l’ente datore di lavoro. La questione giuridica riguarda inoltre la natura della responsabilità: si tratta di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., oppure contrattuale ex art. 2087 c.c., cioè interna al rapporto di lavoro?
Il caso giudiziario: dirigente condannato per condotte vessatorie
Il Tribunale di Lamezia Terme ha condannato un dirigente medico, direttore di un Centro di Salute Mentale in Calabria, al risarcimento del danno nei confronti di un collega. Quest’ultimo era stato esautorato dalle sue mansioni tipiche di psichiatra, subendo comportamenti qualificati come mobbing.
Nella sentenza di primo grado è stata esclusa ogni responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), poiché considerata diligente nella vigilanza e negli interventi adottati. La Corte d’Appello ha confermato tale decisione, evidenziando che la dirigente aveva deliberatamente disatteso le indicazioni dell’ASP, agendo con atteggiamento definito di “prevaricazione”.
Ricorso in Cassazione e rinvio a pubblica udienza
Nel ricorso per Cassazione, la dirigente ha sostenuto che i provvedimenti presi erano in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale, agendo non iure proprio, ma come responsabile dell’UOC di Salute Mentale. Ha quindi affermato che, essendo stata l’ASP ritenuta non responsabile con sentenza passata in giudicato, non avrebbe dovuto esserlo neanche lei come persona fisica.
Inoltre, la ricorrente ha contestato l’applicazione di principi relativi alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, non ritenendoli applicabili a una presunta responsabilità extracontrattuale a suo carico.
Decisione della Cassazione: udienza pubblica per chiarire il quadro giuridico
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 13649 del 2025, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. L’obiettivo è discutere nel contraddittorio delle parti e con l’intervento del Procuratore Generale una questione che tocca temi fondamentali in materia di responsabilità del dirigente per atti vessatori, in particolare:
- la separazione tra responsabilità individuale del dirigente e responsabilità dell’ente;
- la qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale.
Conclusioni
Il caso rappresenta un precedente rilevante per il diritto del lavoro italiano, in particolare per la responsabilità civile in caso di mobbing e condotte lesive sul posto di lavoro. La prossima udienza in Cassazione potrà fornire importanti chiarimenti giurisprudenziali su quando un dirigente possa essere ritenuto esclusivamente responsabile per condotte illecite nei confronti di un lavoratore subordinato.
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