PENALE: IL PM NON PUÒ SOSPENDERE LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE

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La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto importanti novità in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi. Tuttavia, l’applicazione concreta di questa disciplina ha sollevato numerose questioni interpretative, affrontate recentemente dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze pubblicate nel mese di maggio 2025.

Sospensione dell’ordine di esecuzione: non applicabile alle pene sostitutive

Secondo la Cassazione, sentenza n. 18938 del 21 maggio 2025, alle pene sostitutive disciplinate dall’articolo 20-bis del Codice penale non si applica il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’articolo 656, comma 5, c.p.p. per le misure alternative alla detenzione. Ne consegue che il pubblico ministero non ha il potere di sospendere l’esecuzione su istanza dell’imputato, come invece accade per l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare ordinaria.

Durata della pena sostitutiva: è competente il magistrato di sorveglianza

Con la sentenza n. 18940 del 21 maggio 2025, la Suprema Corte ha riaffermato il principio – già espresso nella sentenza n. 9282 del 4 marzo 2024 – secondo cui la competenza a determinare la durata della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al magistrato di sorveglianza. Tale posizione si fonda sul combinato disposto degli articoli 661 c.p.p. e 62 della legge n. 689/1981, come modificati dalla riforma.

La Cassazione riconosce al giudice di sorveglianza una competenza funzionale esclusiva sull’esecuzione delle pene sostitutive, ivi compresa la determinazione del periodo esatto (inizio e fine) della misura. Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di critiche, poiché:

deroga alla regola generale che assegna al pubblico ministero il compito di determinare durata e scadenza della pena; le cancellerie degli uffici di sorveglianza non sono attrezzate, né tecnicamente né documentalmente, per operare i calcoli relativi alla detrazione della pena per custodia cautelare o pene pregresse.

Disciplina transitoria e successione di leggi penali

Sul piano intertemporale, la Cassazione (sentenza n. 19307 del 23 maggio 2025) ha chiarito che il divieto di applicazione della pena sostitutiva in caso di sospensione condizionale della pena (introdotto dall’art. 61-bis della legge 689/1981, modificata dalla riforma Cartabia), non si applica ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.

Trattandosi di norma penale sostanziale, trova applicazione il principio del favor rei sancito dall’art. 2, comma 4, c.p., che impone l’applicazione della legge più favorevole all’imputato. Pertanto, per i fatti anteriori al D.Lgs. 150/2022, la sospensione condizionale della pena non preclude la richiesta di pena sostitutiva.

Termini per la richiesta di pena sostitutiva: istanza da proporre in appello

Infine, con la sentenza n. 19324 del 23 maggio 2025, la Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve essere proposta in sede di appello, al più tardi mediante motivi aggiunti o memorie difensive. In caso di udienza partecipata, il consenso dell’imputato a una diversa pena sostitutiva proposta dalla Corte d’appello può essere prestato fino alla discussione. È quindi inammissibile la domanda formulata per la prima volta all’udienza stessa.

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Foto

Cassazione, sentenza 18938 del 21 maggio 2025 integrale, in formato Pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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