RESPONSABILITÀ PENALE MEDICA: FALSO IDEOLOGICO NELLA CARTELLA CLINICA SECONDO LA CASSAZIONE

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La cartella clinica come atto pubblico: completezza, veridicità e responsabilità giuridica

La cartella clinica non è un mero documento amministrativo: si configura giuridicamente come atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, e perciò dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Questo principio, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, implica che le annotazioni del medico nella cartella clinica debbano essere complete, veritiere e cronologicamente ordinate, senza possibilità di rinvio implicito ad altri documenti o registri (es. cartella anestesiologica).

La recente sentenza n. 17647 del 2025 ha riaffermato tale orientamento, annullando con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva assolto un ginecologo accusato di falso ideologico per avere alterato la ricostruzione di un intervento cesareo dagli esiti tragici.

Il caso giudiziario: falso ideologico e omissione di informazioni nella cartella clinica

Il procedimento penale aveva preso le mosse dalla contestazione, da parte del Pubblico Ministero, di incongruenze tra quanto riportato nella cartella clinica e le dichiarazioni rese dai membri dell’equipe medica. In particolare, secondo l’accusa, il ginecologo avrebbe:

attribuito all’anestesista l’esecuzione del primo soccorso (massaggio cardiaco), mentre in realtà sarebbe stato lo specializzando ad intervenire; indicato erroneamente la presenza dell’anestesista al capezzale della paziente, circostanza smentita da altri testimoni.

Tali difformità, secondo la Procura, miravano a scaricare la responsabilità dell’accaduto su altri membri dell’equipe, eludendo il ruolo apicale del ginecologo quale capo dell’intervento.

La difesa, invece, aveva sostenuto che la cartella chirurgica non dovesse riportare circostanze di tipo anestesiologico, rimettendo la rappresentazione di tali dati alla cartella anestesiologica.

L’intervento della Cassazione: obbligo di rappresentazione e dolo generico

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale argomentazione giuridicamente infondata e ha annullato la sentenza di assoluzione, chiarendo che:

la cartella clinica redatta dal medico ha valore probatorio privilegiato, in quanto atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p.; ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di alterare il vero (Cass. pen., Sez. I, 11 settembre 2020, n. 27230); il medico ha il dovere giuridico di verificare e controllare l’esattezza delle informazioni inserite nella cartella clinica (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20101), la cui incompletezza può essere utilizzata dal giudice per inferire il nesso causale tra condotta e danno subito dal paziente (Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2017, n. 27561).

Il dictum della Cassazione ha evidenziato come sia erroneo limitare il contenuto della cartella clinica alle sole informazioni chirurgiche, escludendo gli eventi occorsi in ambito anestesiologico. Il medico redattore ha infatti l’onere di rappresentare tutti gli aspetti rilevanti dell’intervento e del decorso immediato, a prescindere dalla specializzazione coinvolta.

Conclusioni: implicazioni per il medico pubblico

Questa sentenza ribadisce l’importanza per ogni medico che opera in una struttura sanitaria pubblica di mantenere standard elevati nella compilazione della documentazione clinica, consapevole che ogni omissione, alterazione o imprecisione può rilevare sia sotto il profilo penale che civilistico.

Non è sufficiente delegare la documentazione ad altri membri dell’equipe, né è ammissibile l’argomentazione secondo cui determinati aspetti clinici debbano essere riportati solo in atti specialistici differenti (es. cartella anestesiologica). L’unitarietà del fascicolo clinico impone al responsabile dell’intervento un obbligo personale di controllo, verifica e veridica attestazione dei fatti, pena l’integrazione di gravi responsabilità giuridiche.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 17647 del 2025 integrale, in formato Pdf:

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