AVVISO FISCALE: Esenzione IVA beni anti Covid

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Esenzione IVA beni anti Covid, i chiarimenti AdE sull'elenco: inclusi anche i termoscanner

Esenzione IVA per merce anti-Covid secondo decreto rilancio: Elenco prodotti e dettagli che ti aiuteranno ad applicare la norma. A renderlo più chiaro c’è l’Agenzia delle Entrate con circolare n.26 del 15 ottobre 2020. C’è spazio per scanner termici, macchine riutilizzabili e dispenser per la disinfezione.
15 OTTOBRE 2020 Esenzione IVA per asset anti-Covid che includono chiarimenti AdE nell’elenco: gli scanner termici includono anche
Esenzione IVA nel 2020 e aliquota ridotta del 5% dal 2021 per i beni anti-Covid secondo il decreto di rilancio: l’Agenzia delle Entrate si concentra sull’elenco dei prodotti e fornisce dettagli e orienta l’applicazione della norma. C’è spazio per scanner termici, macchine riutilizzabili e porta dispenser per la disinfezione.

Mesi dopo, arrivano chiarimenti per fare luce sul regime alleggerito con la Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020.

Esenzione IVA sull’elenco di scanner termici, maschere e altri prodotti anti-covid
L’articolo 124 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34, prevedeva l’esenzione IVA fino alla fine del 2020 e un’aliquota ridotta del 5% dal 2021 su una gamma di strumenti e prodotti, dalle maschere chirurgiche ai ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva, utili per Combattere la pandemia, i cosiddetti asset anti-Covid.

Il testo normativo contiene un elenco di asset che sono considerati prima “necessari” dalla Commissione UE e poi dal legislatore italiano al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere, la cura e la protezione di chi è colpito da questi virus contrastare la comunità, compresi gli operatori sanitari “.

L’elenco, come sottolineato nella Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, non è esemplare, ma obbligatorio: solo i beni anti-Covid inseriti nell’elenco possono accedere all’esenzione e all’aliquota ridotta del 5%.

Inoltre, lo scopo igienico è richiesto anche per prodotti adatti ad altri scopi: ad esempio, soluzioni idroalcoliche. Si tratta di una precisazione che è già inclusa nella risposta alla domanda 370 del 17 settembre 2020.

Esenzione IVA per merce anti-Covid: la circolare con le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate sul listino
Proprio per la difficoltà di orientarsi con certezza sull’elenco dei beni anti-Covid che hanno accesso al regime IVA agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto alcune domande nella circolare n. 26 del 15 ottobre che riguardava l’amministrazione finanziaria e le persone correlate hanno ricevuto risposte.

Le istruzioni si applicano per identificare le categorie di appartenenza di alcuni prodotti utilizzati quotidianamente per combattere la pandemia di coronavirus.

Con le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26 del 2020, l’elenco contenuto nell’articolo 124 del Decreto Rilancio resta vincolante, ma diventa più chiaro e, in un certo senso, più ampio:

Gli scanner termici appartengono ai termometri a tutti gli effetti.
Nella struttura sono compresi i supporti per dispenser e il “dispenser murale per disinfettante”.
via libera all’esenzione IVA e aliquota ridotta anche per gli strumenti diagnostici per l’effettuazione di esami sierologici, condizione che possono essere classificati nei codici doganali della Circolare 12 / D di maggio 2020 delle autorità doganali e di monopolio;
Ampliato anche l’elenco delle maschere comprese nel regime agevolato: oltre alle maschere chirurgiche o Ffp2 e Ffp3, comprende anche le maschere riutilizzabili che vengono vendute insieme al rispettivo filtro e ai filtri stessi.
Nel testo integrale della Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate una raccolta di domande e risposte sul sistema dell’IVA agevolata per i beni contro Covid, che prevede un’esenzione per il 2020 e un’aliquota fiscale ridotta del 5% dal 2021.

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