BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LA CASS. CONFERMA CHE LA CONTABILITÀ DIGITALE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SE IL PATRIMONIO NON È RICOSTRUIBILE

Condividi:


Art. 216 della Legge Fallimentare

************** Normativa ***************

La bancarotta fraudolenta è un grave reato previsto e punito dall’art. 216 della Legge Fallimentare (ora Legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), che si applica agli imprenditori dichiarati falliti e prevede pene severe, tra cui la reclusione da 3 a 10 anni per le condotte più gravi e da 1 a 5 anni per la bancarotta preferenziale. 

Fattispecie previste dall’art. 216 L.F.

  • Bancarotta patrimoniale (comma 1, n. 1): Riguarda l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato i propri beni, o ha esposto o riconosciuto passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 
  • Bancarotta documentale (comma 1, n. 2): Si verifica quando l’imprenditore sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 
  • Bancarotta preferenziale (comma 3): L’imprenditore, prima o durante la procedura fallimentare, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione a favore di alcuni creditori a danno degli altri. 

Sanzioni e conseguenze: 

  • Pena detentiva: Reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e documentale, e da 1 a 5 anni per la bancarotta preferenziale
  • Sanzioni accessorie: La condanna per bancarotta fraudolenta importa, per la durata di dieci anni, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (anche se la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale durata per alcune parti della norma). 

Procedibilità: Il reato di bancarotta fraudolenta è procedibile d’ufficio, ovvero l’azione penale viene avviata automaticamente dall’Autorità Giudiziaria, senza necessità di querela di parte.

*****************************************

Cassazione Penale n. 23167/2025 – La contabilità informatica non basta se non è trasparente

👨‍⚖️ A cura del team legale Studio legale Bonanni Saraceno

📌 Cosa ha deciso la Cassazione

Con la sentenza n. 23167/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio destinato a fare scuola:

È configurabile la bancarotta fraudolenta documentale anche quando la contabilità è tenuta in forma informatica, se questa non consente la ricostruzione del patrimonio aziendale.

In pratica, non importa che l’impresa utilizzi software o gestionali digitali: se i dati non sono completi, leggibili o verificabili, scatta la responsabilità penale.

💡 Contabilità digitale: un’arma a doppio taglio

Molte imprese oggi gestiscono la propria contabilità con strumenti digitali. Ma attenzione: la digitalizzazione non equivale automaticamente a regolarità contabile.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la contabilità informatica:

era incompleta, non tracciava correttamente le movimentazioni finanziarie, non permetteva al curatore fallimentare di ricostruire il patrimonio.

Il risultato? Condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L.F.

⚖️ Il principio giuridico: non conta il mezzo, ma la funzione

Il sistema contabile – digitale o cartaceo – deve sempre garantire chiarezza, trasparenza e tracciabilità. Se non lo fa, l’imprenditore può essere ritenuto responsabile per avere dolosamente occultato o distrutto le scritture contabili.

🛠️ Cosa devono fare aziende e professionisti

👉 Per le imprese:

Verificate che il software contabile utilizzato consenta effettivamente la ricostruzione dei flussi economici e patrimoniali. Mantenete una documentazione integrata e accessibile anche in caso di controllo o crisi.

_____________________________________________

La bancarotta fraudolenta è un reato che si verifica quando un imprenditore, dichiarato fallito, compie atti volti a danneggiare i creditori, come la distrazione, l’occultamento, la dissipazione o la distruzione del patrimonio aziendale, o la simulazione di passività. Si distingue dalla bancarotta semplice, che può essere causata da negligenza o imprudenza, mentre la bancarotta fraudolenta implica un’azione dolosa e intenzionale per danneggiare i creditori. 

Elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta: 

  • Soggetto attivo: L’imprenditore dichiarato fallito. 
  • Elemento soggettivo (dolo): La volontà di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso azioni che alterano il patrimonio aziendale. 
  • Elemento oggettivo: Le condotte che possono integrare il reato, tra cui:
    • Distrazione, occultamento, dissipazione, distruzione del patrimonio. 
    • Esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. 
    • Sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili. 
    • Simulazione di titoli di prelazione per favorire alcuni creditori. 

Pene: 

  • La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da tre a dieci anni. 
  • In caso di condanna, sono previste anche pene accessorie, come l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo fino a dieci anni. 

Differenze tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice: 

  • La bancarotta semplice è una forma meno grave di bancarotta, che può derivare da negligenza o imprudenza nell’amministrazione dell’azienda. 
  • La bancarotta fraudolenta, invece, richiede un’azione dolosa e intenzionale per danneggiare i creditori. 

Prescrizione: 

  • Il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in dieci anni, ma questo termine può aumentare in presenza di atti interruttivi della prescrizione. 

Esempi di condotte che possono integrare la bancarotta fraudolenta: 

  • Un imprenditore che, prima del fallimento, vende beni aziendali a prezzi sottostimati per sottrarli ai creditori. 
  • Un imprenditore che occulta scritture contabili per nascondere la reale situazione patrimoniale dell’azienda. 
  • Un imprenditore che simula crediti inesistenti per favorire alcuni creditori a discapito di altri. 

_____________________________________________

👉 Per consulenti e professionisti contabili:

Fornite ai vostri clienti strumenti e indicazioni che garantiscano la tenuta regolare delle scritture. Ricordate che l’uso di sistemi digitali non esclude la responsabilità penale, se questi non assolvono alla funzione probatoria prevista dalla legge.

📞 Serve assistenza legale in materia di reati fallimentari o contabilità d’impresa?

Il nostro studio legale affianca imprese, curatori e professionisti nella gestione dei rischi penali e fiscali, con particolare competenza nei reati di bancarotta e nella compliance aziendale.

🔎 Contattaci per una consulenza riservata

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *