Dopo lo storico arresto giurisprudenziale delle storiche sentenze di San Martino emesse dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, in cui si è stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere onnicomprensivo di tutte le fattispecie, che la medesima Corte ha definito meramente descrittive e non considerabili sottocategorie, la sentenza in oggetto, riportata di seguito, ha chiarito che le sentenze di San Martino non hanno escluso il riconoscimento di ciascuna accezione di danno non patrimoniale, ma si sono semplicemente limitate a escludere il risarcimento per un danno non patrimoniale duplicato.
Infatti, come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile n. 1361 del 2023, il concetto di danno non patrimoniale si riferisce a quelle forme di danno che non possono essere quantificate in termini economici. La sua categoria generale si articola in diverse voci, ognuna delle quali mira a tutelare aspetti specifici della sfera personale dell’individuo.
- Danno Morale: Questo tipo di danno si riferisce alla sofferenza emotiva, al dolore e al turbamento psicologico che la vittima dell’illecito può subire. Si riconosce al danno morale una forte connotazione qualitativa, poiché colpisce la dignità e l’integrità morale della persona, fondamentali per la sua identità e benessere.
- Danno Biologico: Qui si prende in considerazione la lesione del bene salute, il che implica non solo la valutazione della sofferenza fisica, ma anche l’impatto sulla qualità della vita. La valutazione di questo danno può tenere conto di invalidità temporanea o permanente, necessità di cure e riabilitazione.
- Danno Esistenziale: Questo aspetto riguarda l’effetto che la lesione ha sullo stile di vita e sulle abitudini della persona danneggiata. Si può pensare a come un incidente possa alterare radicalmente le routine quotidiane, le relazioni sociali e la capacità di svolgere attività precedentemente normali per il soggetto.
Il principio dell’integralità del risarcimento implica che tutte queste voci di danno devono essere considerate in sede di liquidazione, sempre che esse si presentino in modo distinto e non sovrapposto. Ciò significa che se più aspetti del danno non patrimoniale si manifestano contemporaneamente, ciascuno di essi deve essere risarcito senza che ciò comporti una duplicazione di valutazione. La liquidazione deve quindi riflettere precisamente il complesso delle sofferenze e delle perdite subite dal soggetto danneggiato, evitando che l’unitarietà del risarcimento diventi un motivo per negare la riconoscibilità di ciascuna voce di danno quando essa esprime situazioni di sofferenza o privazione distinte.
Pertanto, è fondamentale notare che, mentre le categorie di danno non patrimoniale possono essere adoperate per descrivere e analizzare gli effetti di un illecito, la loro applicazione pratica può variare e richiede una valutazione attenta e contestualizzata ai singoli casi concreti.
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