Il terzo decreto correttivo del Codice della crisi, pubblicato il 27 settembre 2024, introduce importanti modifiche normative applicabili da oggi. Esso interviene su diversi strumenti di regolazione della crisi d’impresa, tra cui composizioni negoziate, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione.
Un aspetto centrale riguarda la possibilità, per i debitori, di concludere accordi transattivi con le agenzie fiscali nell’ambito delle composizioni negoziate e dei piani di ristrutturazione omologati. Questi accordi possono riguardare il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, inclusi quelli relativi all’IVA. Tuttavia, tali disposizioni si applicano solo alle istanze presentate da oggi.
In merito alla transazione fiscale e contributiva, è prevista la possibilità di un’omologazione forzosa anche nel concordato preventivo in continuità, ma solo per le proposte di transazione presentate da oggi.
Inoltre, il decreto chiarisce le condizioni per la cosiddetta “ristrutturazione trasversale” nelle procedure di concordato preventivo in continuità già pendenti. In questo contesto, è ora esplicitamente possibile omologare il concordato anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori se questi sono creditori che verrebbero almeno parzialmente soddisfatti nel rispetto della graduazione dei crediti privilegiati.
Le nuove regole sono quindi destinate a incidere notevolmente sulla gestione delle crisi d’impresa, con una maggiore flessibilità negli accordi sui debiti tributari e una più ampia applicazione del cram down fiscale e contributivo.
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