
Risarcimento del danno biologico e decesso del danneggiato per causa indipendente dall’illecito
Criterio della vita effettivamente vissuta e liquidazione proporzionale del danno iure successionis
Massima scientifica
Qualora la vittima di un danno alla salute deceda, prima della definizione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione derivante dall’illecito, il risarcimento del danno biologico permanente trasmissibile agli eredi iure successionis deve essere liquidato in proporzione alla durata effettiva della vita vissuta dal danneggiato e non sulla base della speranza di vita statisticamente probabile, assumendo quale parametro iniziale il valore tabellare del danno “pieno” e riducendolo equitativamente in relazione al periodo di effettiva sopravvivenza.
1. Inquadramento sistematico del danno biologico trasmissibile agli eredi
Nel sistema della responsabilità civile, il danno biologico costituisce una lesione dell’integrità psico-fisica della persona, medicalmente accertabile, risarcibile a prescindere dalle ricadute patrimoniali.
Quando il danneggiato muore per causa non riconducibile all’illecito, il diritto al risarcimento del danno biologico già maturato entra nel patrimonio del defunto e si trasmette agli eredi iure successionis.
Tale ipotesi si distingue nettamente:
- dal danno da perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai congiunti;
- dal danno tanatologico, che resta ontologicamente non risarcibile se la morte è immediata.
2. Il nodo critico: durata del danno e criterio di liquidazione
Il problema centrale riguarda la quantificazione del danno biologico permanente quando la vittima non abbia potuto convivere con la menomazione per l’intera durata della vita potenzialmente attesa.
La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che:
- il danno biologico non è un valore astratto e atemporale;
- esso si consolida nel tempo, accompagnando concretamente la vita del soggetto leso.
Ne consegue che il risarcimento non può essere commisurato alla durata della vita statisticamente probabile, ma deve essere ancorato alla vita effettivamente vissuta.
3. Il criterio della proporzionalità: fondamento e applicazione
Il criterio corretto è quello della proporzionalità temporale, che si articola in due passaggi logici:
a) Determinazione del danno “pieno”
Il giudice individua, in via equitativa:
- il valore del danno biologico permanente
- corrispondente alla stessa età e percentuale di invalidità
- riferito a un soggetto rimasto in vita fino alla definizione del giudizio.
A tal fine, le Tabelle di Roma (o analoghi strumenti tabellari) restano un parametro attendibile e utilizzabile, pur non vincolante.
b) Riduzione proporzionale
Una volta individuato il valore teorico:
- l’importo viene ridotto proporzionalmente
- in relazione agli anni di vita residua non vissuti dal danneggiato a causa del decesso sopravvenuto per causa indipendente.
Il danno biologico viene così ricondotto alla sua dimensione reale e concreta, evitando indebite duplicazioni risarcitorie.
4. Coerenza con i principi di integralità ed equità del risarcimento
La liquidazione proporzionale:
- rispetta il principio di integralità del risarcimento, perché ristora tutto il danno effettivamente patito;
- evita violazioni del principio di equità, impedendo che gli eredi conseguano un ristoro fondato su una vita meramente ipotetica;
- garantisce uniformità applicativa e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, specie nei contenziosi complessi in materia di lesioni personali.
5. Ricadute pratiche e rilievo applicativo
Il principio in esame assume particolare rilevanza:
- nei giudizi di responsabilità sanitaria;
- nei contenziosi per infortuni sul lavoro;
- nelle cause per esposizione ad agenti nocivi (amianto, sostanze tossiche);
- nei procedimenti civili di lunga durata, in cui il decesso del danneggiato intervenga medio tempore.
Una corretta impostazione della domanda risarcitoria e della consulenza medico-legale è decisiva per evitare decurtazioni arbitrarie o liquidazioni incongrue.
6. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nella tutela risarcitoria dei danni alla persona, con particolare specializzazione in:
- responsabilità civile e sanitaria;
- danno biologico, morale ed esistenziale;
- azioni risarcitorie iure successionis e iure proprio;
- contenziosi complessi per esposizione professionale ad agenti nocivi;
- consulenza strategica nella quantificazione del danno secondo criteri medico-legali e giurisprudenziali aggiornati.
L’approccio dello Studio si fonda su rigore scientifico, approfondimento giurisprudenziale e attenzione personalizzata al caso concreto, offrendo assistenza qualificata sia in fase stragiudiziale sia contenziosa, in linea con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione.
Cassazione Civile, sentenza n. 2641 del 2025 integrale, in versione pdf:
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