Tribunale di Modena, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 22-07-2024, n. 6167
La vicenda processuale
Nell’aprile del 2022, la Guardia di Finanza notificava un processo verbale di contestazione al titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore del commercio di carburante. A tale episodio seguivano quattro avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che conducevano a una crisi economica dell’impresa.
L’imprenditore presentava immediato ricorso avverso tali provvedimenti; tuttavia, il Giudice Tributario rigettava la domanda. In sede di gravame, il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della prima decisione faceva sì che l’Erario iscrivesse a ruolo gli ingenti importi dovuti.
Nel giugno del 2024, la società proponeva ricorso ex articolo 19 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), chiedendo al Tribunale di Modena:
• la conferma e applicazione delle misure protettive del patrimonio richieste con apposita istanza iscritta nel Registro delle Imprese;
• la sospensione degli obblighi indicati dall’articolo 20 del medesimo Codice, nei confronti dei creditori e delle banche.
Con il medesimo decreto, l’organo monocratico fissava l’udienza e nominava l’Ausiliario.
Le posizioni delle parti
Durante il procedimento:
• Agenzia delle Entrate: chiedeva il rigetto della domanda.
• Esperto: depositava un parere favorevole all’accoglimento delle richieste.
• Ausiliario: evidenziava numerose criticità del piano di risanamento proposto, rilevanti ai fini della decisione.
Esame del piano di risanamento
A metà luglio, il giudice sentiva tutte le parti coinvolte e analizzava il piano di risanamento aziendale, basato su:
1. Regolarizzazione dei debiti fiscali: tramite annullamento degli avvisi di accertamento già impugnati, in un’ottica conciliativa mediante i rimedi transattivi previsti dagli articoli 23 comma II bis, 63 o 88 del CCII.
2. Nuove entrate per la continuità aziendale: tramite prosecuzione delle attività e vendita di beni non necessari.
Il parere dell’Esperto rimodulava gli importi dovuti dalla società, ma il giudice rilevava che il piano non considerava valide alternative liquidatorie e mostrava criticità legate alla negligenza del debitore, come segnalato dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica.
Decisioni del giudice
1. Misure protettive:
• Sono state confermate con limiti temporali (fino a ottobre 2024) e soggettivi, per favorire trattative già avviate con i creditori.
• È stata esclusa l’operatività verso soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento.
2. Misure cautelari:
• Rigettate per genericità o inutilità, in particolare nei confronti delle banche che avevano già concesso la sospensione delle linee di credito.
3. Ulteriori richieste:
• Il giudice ha ordinato maggiore chiarezza nel piano di risanamento aziendale e ha sottolineato l’importanza di un’alternativa liquidatoria in caso di mancato successo del piano.
• L’accertamento delle pretese erariali è stato rimesso alla competenza del giudice concorsuale.
4. Ruolo dell’Esperto e dell’Ausiliario:
• Confermata la facoltà di segnalare eventuali presupposti per la revoca o l’abbreviazione delle misure.
Conclusioni
Il Tribunale ha bilanciato la necessità di tutelare l’impresa con i diritti dei creditori, accogliendo parzialmente le misure protettive e rigettando quelle cautelari. La compensazione delle spese processuali è stata motivata dalla natura non contenziosa del procedimento.
L’ordinanza n. 6167 del 18 luglio 2024 conferma il ruolo centrale del dialogo tra le parti e della supervisione tecnica nel garantire trasparenza e sostenibilità delle soluzioni proposte.
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