Corte di Cassazione, Sezione Unite, Penale, Sentenza dell’11 settembre 2002, n. 30328
Sentenza Franzese del 2002: il rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio
La Sentenza Franzese del 2002 ha definito i criteri per accertare il rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio.
In tale contesto, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può essere basato esclusivamente sul coefficiente di probabilità statistica. È necessario verificarlo attraverso un giudizio di alta probabilità logica, che richiede di accertare quanto segue:
• Supponendo come compiuta l’azione che sarebbe stata doverosa, e
• Escludendo l’interferenza di decorsi causali alternativi,
l’evento, con un elevato grado di credibilità razionale:
1. Non si sarebbe verificato, oppure
2. Si sarebbe verificato in un momento significativamente posteriore o con una minore intensità lesiva.
Fattispecie concreta
Nel caso esaminato, è stata affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo. Tale responsabilità deriva dall’omissione di una diagnosi corretta, attribuibile a negligenza e imperizia, e dall’assenza di un intervento tempestivo che, se effettuato, avrebbe potuto salvare la vita del paziente.
Accertamento del rapporto di causalità nei reati omissivi impropri in ambito medico-chirurgico: principi di diritto
In relazione all’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riferimento ai reati omissivi impropri e al settore medico-chirurgico, è necessario enunciare i seguenti principi di diritto:
a) Il nesso causale può essere riconosciuto quando, sulla base di un giudizio controfattuale condotto secondo una regola di esperienza generalizzata o una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, qualora il medico avesse posto in essere la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc:
• L’evento non si sarebbe verificato, oppure
• Si sarebbe verificato in un momento significativamente successivo o con una minore intensità lesiva.
b) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso da una legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sul nesso causale. Spetta al giudice verificare la validità di tale legge nel caso concreto, considerando le circostanze del fatto e l’evidenza disponibile. Il ragionamento probatorio deve:
• Escludere l’interferenza di fattori alternativi;
• Dimostrare, con un alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo.
c) In presenza di insufficienza, contraddittorietà o incertezza delle prove sulla ricostruzione del nesso causale, il ragionevole dubbio circa l’effettiva efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori contribuenti comporta l’assoluzione dell’imputato.
Ruolo della Corte di Cassazione
Alla Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, è affidato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative (cosiddetta giustificazione esterna). Tale controllo riguarda:
• I dati empirici utilizzati come prova dal giudice di merito;
• Le inferenze dedotte da tali dati;
• I criteri che sostengono le conclusioni del giudice di merito.
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