
Il principio stabilito dal Tribunale di Crotone
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice può disporre l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare l’impresa a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e il CRIF. Questa misura può avere una durata massima di 240 giorni, corrispondente al periodo delle misure protettive.
L’obiettivo è evitare che la società debitrice venga esclusa dall’accesso al credito necessario per attuare il piano di risanamento. Senza tale tutela, l’impresa rischierebbe non solo di vedersi negata nuova finanza, ma anche di subire la revoca delle linee di credito già in essere.
Questa posizione è stata affermata dal Tribunale di Crotone (giudice Emmanuele Agostini) con il provvedimento del 4 gennaio 2025. Il tribunale ha accolto la richiesta cautelare di una società che, non essendo in grado di pagare una rata di mutuo in scadenza, aveva chiesto l’adozione di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata. Il percorso di risanamento era seguito dall’esperto Fausto Riganello e dall’advisor Paola Bellomo.
Il rapporto tra segnalazioni a sofferenza e composizione negoziata
Secondo il Tribunale di Crotone, la misura cautelare è necessaria perché il rischio di un effetto negativo delle segnalazioni sui rapporti bancari non è escluso ex lege.
L’articolo 16, comma 5, del Codice della Crisi stabilisce che:
• l’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice;
• non possono giustificare automaticamente una diversa classificazione del credito.
Tuttavia, la classificazione del credito, anche nel corso della composizione negoziata, dipende non solo dal piano di risanamento proposto ai creditori, ma anche dalle regole di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, il solo ingresso nella procedura non esclude il rischio di una segnalazione a sofferenza, con le relative conseguenze per l’azienda.
La posizione del Tribunale di Crotone
Il terzo decreto correttivo del Codice della Crisi ha introdotto questa disposizione proprio per evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti. Tuttavia, il legislatore ha cercato un equilibrio tra questa esigenza e la tutela della stabilità finanziaria richiesta dalla vigilanza prudenziale.
Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento in esame, ha ritenuto che tale bilanciamento non garantisca ancora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un percorso di risanamento serio. Per questo motivo, ha concesso l’inibitoria della segnalazione a sofferenza per tutelare l’azienda durante la durata delle trattative.
Le misure cautelari nella composizione negoziata
Le misure cautelari sono strumenti che il giudice può adottare per tutelare il patrimonio e l’impresa del debitore, garantendo il buon esito delle trattative e delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Queste misure devono risultare necessarie per portare a termine le trattative. Quando il piano di ristrutturazione è considerato serio e affidabile, la tutela dell’impresa e il risanamento prevalgono sulle regole della vigilanza prudenziale, nell’interesse degli stessi creditori.
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

.