CONCESSIONI BALNEARI: IL TAR LIGURIA BOCCIA LA PROROGA GOVERNATIVA DELLE CONCESSIONI FINO AL 2027

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Il TAR Liguria, con la sentenza n. 183 del 19 febbraio, ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari di Zoagli (GE) contro la delibera della Giunta comunale che confermava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, avviando le gare previste dalla direttiva Bolkestein.

La decisione del TAR: le concessioni sono scadute nel 2023

Secondo il Tribunale amministrativo, la proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida, e non esiste un accordo scritto con la Commissione europea che imponga il rinnovo. In ogni caso, tale accordo non potrebbe prevalere sulla decisione della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarato l’incompatibilità unionale del rinnovo automatico.

Nel testo della sentenza si legge:

“Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente – in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022 – le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023. Le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”.

Il contrasto con la normativa nazionale

Il TAR ha stabilito che l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, che prorogava le concessioni al 31 dicembre 2024, deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein.

Lo stesso principio si applica anche all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che prevedeva il differimento al 30 settembre 2027.

L’inesistenza di un accordo con la Commissione UE

Gli stabilimenti ricorrenti non possono invocare un presunto accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea per la proroga fino al 2027, perché:

• Non esiste alcun documento scritto che confermi tale accordo.

• Un simile accordo non potrebbe comunque prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La sentenza sottolinea che l’organo competente per l’interpretazione autentica del diritto europeo è la Corte di Giustizia, le cui decisioni sono vincolanti per Stati membri e istituzioni UE.

Via libera alle gare per l’assegnazione delle concessioni

Il TAR ha confermato che è stato abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale (previsto dal precedente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022).

Pertanto, la Giunta comunale di Zoagli ha agito correttamente con la delibera n. 125 del 27 dicembre 2023, stabilendo di:

• Riconoscere la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023.

• Indire le selezioni per i nuovi affidamenti.

• Concedere licenze temporanee fino al 31 ottobre 2024 per garantire la continuità del servizio.

Il Comune ha inoltre definito criteri di selezione basati su:

• Requisiti generali (onorabilità, capacità tecnico-professionale e finanziaria).

• Esperienza e professionalità nel settore.

• Sostenibilità ambientale e utilizzo del bene anche in inverno.

• Promozione delle PMI.

Nessun indennizzo per i concessionari uscenti

La richiesta di indennizzo avanzata dai concessionari è stata respinta. Il d.l. n. 131/2024 prevede solo:

• Un compenso per gli investimenti non ammortizzati al 31 dicembre 2023, che dovrà essere pagato dal subentrante.

• Un’equa remunerazione per gli investimenti degli ultimi cinque anni, con criteri da definire tramite decreto ministeriale.

• L’acquisizione di una perizia asseverata sugli investimenti effettuati.

Infine, per quanto riguarda i manufatti inamovibili, il TAR ha evidenziato che:

• Non sono stati forniti elementi a sostegno della richiesta di rimborso.

• La Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità dell’art. 49 del Codice della Navigazione con il diritto europeo, che prevede la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.

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