CRISI D’IMPRESA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E IL RUOLO DELLE MISURE CAUTELARI PER INIBIRE L’ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI

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Nella composizione negoziata della crisi (Cnc), le misure cautelari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del Codice della crisi mirano a tutelare il corretto svolgimento delle trattative con i creditori. Non solo evitano la disgregazione degli asset aziendali, ma assicurano anche una temporanea stabilità al tentativo di soluzione negoziale. Poiché si configurano come strumenti dal contenuto atipico – residuali rispetto alle misure protettive, con le quali condividono la finalità – possono essere adattate a diverse situazioni da tutelare.

Non è la prima volta che la giurisprudenza si interroga sulla possibilità di accogliere una domanda cautelare finalizzata a inibire l’escussione di una fideiussione, quando tale richiesta sia funzionale al perseguimento del risanamento aziendale (si veda Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2024).

La vicenda

Sul punto, merita di essere segnalata la recente pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza del 17 dicembre 2024, n. 32572), che ha esaminato la domanda cautelare presentata da una società attiva nella distribuzione e commercio al dettaglio di articoli alimentari. La richiesta mirava a inibire l’escussione di due fideiussioni (bancaria e assicurativa) per permettere il completamento delle trattative nell’ambito di una Cnc.

Nel caso specifico, il fumus boni iuris è stato identificato nella possibile perseguibilità del risanamento aziendale, riscontrabile attraverso i documenti forniti dall’istante, gli accertamenti espletati dall’esperto e le prime disponibilità delle parti alle trattative. Quanto al periculum in mora, i giudici milanesi hanno osservato che l’escussione della garanzia per importi rilevanti influirebbe negativamente sulla soluzione da prospettare agli altri creditori, rendendo più difficoltoso il raggiungimento di un accordo transattivo nella Cnc.

Le finalità delle misure cautelari

I provvedimenti cautelari non hanno come unica finalità quella di scongiurare la disgregazione dell’impresa. Possono anche impedire che ne venga alterato l’assetto patrimoniale, in particolare nei rapporti obbligatori di credito-debito. I giudici hanno evidenziato che, se i garanti escussi fossero obbligati a entrare nella Cnc, l’efficacia e la linearità della negoziazione ne risulterebbero destabilizzate, riducendo i margini di manovra transattiva del debitore.

Ciò comprometterebbe l’obiettivo ultimo della Cnc, ovvero il successo del risanamento. Inoltre, poiché le misure cautelari non hanno destinatari predeterminati, tempi prestabiliti o finalità strettamente protettive del patrimonio aziendale, possono salvaguardare circostanze meritevoli di tutela al di fuori delle misure protettive tradizionali.

La decisione

I giudici milanesi, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, hanno confermato le misure richieste. Hanno inoltre ritenuto che, non essendovi il rischio che le condizioni patrimoniali dei garanti mutino nel breve periodo – un aspetto fondamentale per giustificare lo stop temporaneo all’escussione della garanzia – il creditore garantito potrà comunque avvalersi della garanzia in caso di esito negativo delle trattative.

La decisione conferma la temporaneità dello stop imposto dai giudici: l’escussione della garanzia viene bloccata solo nel contesto del percorso risanatorio negoziato, in modo analogo all’improcedibilità delle azioni esecutive. Questo approccio evita anticipazioni sugli esiti della negoziazione e non genera conseguenze esterne alla stessa in caso di insuccesso.

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