INFORTUNI SUL LAVORO – CASS. SENT. N. 8297/25: GLI OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE PRESCINDONO DALLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI DI LAVORO

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Infortuni sul lavoro – Cassazione n. 8297

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8297, ha chiarito un principio rilevante in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che gli obblighi di garanzia gravanti sul subappaltatore non dipendono dalla disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i lavori.

Responsabilità del subappaltatore

Il subappaltatore è comunque tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, indipendentemente dal fatto che non abbia un effettivo controllo giuridico sui luoghi. La sua responsabilità si fonda sulla gestione dell’attività lavorativa e sull’organizzazione del lavoro, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Ruolo del datore di lavoro/committente

La disponibilità giuridica dei luoghi resta in capo al datore di lavoro principale o al committente, che mantiene un dovere di vigilanza e coordinamento per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il committente, infatti, è tenuto a verificare che il subappaltatore adotti le misure di prevenzione necessarie e rispetti la normativa sulla sicurezza.

Implicazioni pratiche

Questa sentenza rafforza l’obbligo di sicurezza in capo a tutti i soggetti coinvolti in un appalto o subappalto, prevenendo eventuali tentativi di elusione delle responsabilità. Ne consegue che il subappaltatore non può sottrarsi agli obblighi di sicurezza sostenendo di non avere la disponibilità giuridica del luogo di lavoro: ciò che rileva è l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa e la tutela dei lavoratori impiegati.

In sintesi, la Cassazione ha confermato un principio di ampia responsabilità nella sicurezza sul lavoro, che impone a ogni soggetto coinvolto nell’organizzazione del lavoro di adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni, a prescindere dalla titolarità formale dei luoghi in cui si svolge l’attività.

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Foto

Cassazione, Sentenza n. 8297/2025 integrale, in formato Pdf :

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