La legge fallimentare del 1942 e la tutela dell’imprenditore agricolo
La legge fallimentare del 1942 ha introdotto una distinzione significativa tra imprenditori commerciali e imprenditori agricoli: solo i primi erano soggetti a fallimento. Gli imprenditori agricoli (compresi i coltivatori diretti) erano esonerati dal fallimento, in quanto esposti non solo al rischio d’impresa, ma anche a rischi ambientali, come calamità naturali, stagioni avverse, piogge e grandinate.
Questo principio è rimasto immutato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), istituito con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e aggiornato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo Ter).
Obiettivi del CCII
Il CCII mira a:
• Intercettare tempestivamente stati di crisi reversibili.
• Fronteggiare insolvenze irreversibili.
• Offrire strumenti deflattivi come le dottrine internazionali “second chance” (seconda opportunità) e “fresh start” (ripartenza pulita).
Imprese agricole e strumenti di ristrutturazione
Data la peculiarità del rischio ambientale oltre che d’impresa, le imprese agricole, incluse quelle di grandi dimensioni, accedono agli strumenti deflattivi della crisi riservati alle imprese minori.
Criteri per definire le imprese minori (sottosoglia):
Un’impresa è definita “minore” se, nei tre esercizi antecedenti il deposito del piano di ristrutturazione, rispetta simultaneamente i seguenti requisiti:
• Attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro annui.
• Ricavi inferiori a 200.000 euro annui.
• Ammontare debitorio, anche non scaduto, inferiore a 500.000 euro.
Segnali di crisi nelle imprese agricole
Individuare segnali di crisi nelle imprese agricole è complesso, soprattutto per quelle con contabilità semplificata. Tuttavia, il professionista può rilevare squilibri economico-finanziari osservando:
• Mancati pagamenti di stipendi, mutui, leasing e fornitori.
• Ritardi nei pagamenti di fitti o altri obblighi finanziari.
Strumenti legislativi per le imprese agricole in crisi
Gli strumenti disponibili rientrano principalmente nelle procedure di sovraindebitamento (ex Legge 3/2012, ora disciplinate dagli artt. 67 e seguenti CCII), tra cui:
• Concordato minore (art. 74 CCII), con possibile conversione in procedura liquidatoria (art. 83 CCII).
Composizione negoziata della crisi (art. 17 CCII)
Accessibile solo alle aziende agricole iscritte in Camera di Commercio, offre vantaggi significativi, tra cui:
• Misure protettive e cautelari (artt. 18-19 CCII) selettive verso specifici creditori, per preservare il raccolto e la produzione.
• Possibilità di avviare una transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis CCII), introdotta dal D.Lgs. 136/2024, per proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari.
Ruolo dell’esperto nella composizione negoziata
L’esperto, nominato dalla Camera di Commercio, svolge un ruolo cruciale nel processo:
• Media tra l’imprenditore e i creditori.
• Rafforza la credibilità dell’imprenditore.
• Valuta la fattibilità della ristrutturazione.
Strumenti operativi per la continuità aziendale (art. 22 CCII)
Il tribunale può autorizzare l’imprenditore a:
• Contrarre finanziamenti prededucibili (anche da soci).
• Trasferire azienda o rami d’azienda senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., tutelando lavoratori e creditori.
Conclusione
Il progressivo aumento dell’utilizzo della composizione negoziata dimostra la sua efficacia come strumento di continuità aziendale, differenziandosi nettamente dalle procedure liquidatorie. La sua integrazione nel CCII segna una nuova era per la gestione delle crisi, specialmente per le imprese agricole, valorizzandone la specificità e fornendo soluzioni moderne per la loro ripresa economica.
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