L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione fiscale ai piani attestati di risanamento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre scorso, ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’attuale Codice della crisi d’impresa, in piena continuità con quanto disposto dalla legge fallimentare.
Il piano attestato di risanamento: uno strumento negoziale
Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa. Ha l’obiettivo di consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e ristabilire l’equilibrio finanziario.
Questa procedura è stragiudiziale, non richiede il controllo né l’omologa da parte del Tribunale. Tuttavia, per garantire i creditori e beneficiare dell’esonero dall’azione revocatoria, è necessario che la veridicità e fattibilità del piano siano attestate da un revisore legale indipendente.
Vecchie e nuove normative
In passato, il piano attestato era regolato dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (Rd 267/1942), che stabiliva i requisiti dell’attestatore e richiedeva un’attestazione sia sulla veridicità dei dati aziendali sia sulla fattibilità del piano.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) disciplina il piano attestato all’articolo 56, che riprende le migliori prassi e ne regola il contenuto e i requisiti. Nonostante ciò, il piano rimane uno strumento privatistico a favore dell’imprenditore, utilizzabile in un contesto di liquidazione giudiziale.
Requisiti del piano attestato
L’articolo 56 stabilisce che il piano:
• deve avere data certa;
• deve includere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi e le strategie di intervento;
• deve indicare creditori, importi dei crediti da rinegoziare e risorse per soddisfare i crediti estranei;
• deve prevedere apporti di finanza nuova e un piano industriale con effetti sul piano finanziario;
• può essere pubblicato nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.
La disciplina fiscale
Il piano attestato può generare sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dell’indebitamento. Per evitare che queste siano tassabili, l’articolo 88 del Dpr 917/1986 prevede al comma 4-ter una detassazione per i soggetti in crisi che utilizzano piani attestati, concordati di risanamento o accordi di ristrutturazione del debito, purché tali piani siano pubblicati nel Registro delle imprese.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta a interpello n. 222/2024, l’Agenzia ha confermato che l’agevolazione fiscale si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’articolo 56 del Codice della crisi, nonostante il riferimento normativo esplicito all’articolo 67 della vecchia legge fallimentare. Questa interpretazione si basa sull’identica finalità delle due normative.
Si ribadisce che la pubblicazione del piano attestato nel Registro delle imprese è condizione indispensabile per beneficiare della detassazione.
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