
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2024 rappresenta un significativo punto di svolta nell’applicazione delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Il provvedimento evidenzia come il monitoraggio sulla loro funzionalità non sia statico, ma continuo, in linea con il principio di buona fede e correttezza che deve guidare tutte le parti coinvolte.
Punti chiave della decisione:
1. Valutazione dinamica delle misure protettive
Il Tribunale non si limita a una verifica iniziale del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma esamina l’effettiva funzionalità delle misure nel garantire il buon esito delle trattative. Inoltre, mantiene il potere di revoca o abbreviazione in qualsiasi momento, se esse risultano sproporzionate o inefficaci (art. 19, comma 6 CCII).
2. Rilevanza della buona fede e della correttezza
Il Collegio ha riscontrato una violazione del principio di buona fede da parte delle società debitrici, sia nella gestione degli elenchi dei creditori sia nelle trattative. Tra le criticità emerse:
Mancata inclusione nei creditori
Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata: il caso del Tribunale di Roma
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2024 segna un’importante evoluzione nell’applicazione delle misure protettive nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa. Il provvedimento sottolinea la necessità di un monitoraggio continuo sulla loro effettiva funzionalità e il rispetto del principio di buona fede da parte del debitore e dei creditori.
Principali elementi della decisione
1. Valutazione dinamica delle misure protettive
Le misure protettive non vengono confermate in modo definitivo, ma sono soggette a una valutazione costante. Il giudice può revocarle o ridurne la durata in qualsiasi momento se:
• Non risultano più funzionali al buon esito delle trattative.
• Arrecano un pregiudizio sproporzionato ai creditori e ai terzi coinvolti (art. 19, comma 6, CCII).
2. Violazione del principio di buona fede
Il Tribunale ha accertato comportamenti scorretti da parte delle società debitrici, tra cui:
• Lacune negli elenchi dei creditori, con esclusione di soggetti strategici (es. locatori e concedenti di rami d’azienda).
• Mancata notifica delle misure a creditori rilevanti, tra cui un locatore con sfratto già convalidato e un creditore con decreto ingiuntivo esecutivo.
• Esclusione di molti creditori dalle trattative, in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza.
3. Impatto sulle trattative e revoca delle misure
L’ordinanza ha evidenziato che:
• Il numero elevato di fornitori insoddisfatti non esonera il debitore dall’obbligo di corretta gestione della crisi (art. 41 Cost.).
• La maggioranza dei fornitori ha rifiutato di trattare a causa dell’aumento degli insoluti.
• Le trattative con le banche non hanno prodotto risultati concreti, con inadempimenti su garanzie, affidamenti e condizioni di credito.
• Il comportamento del debitore ha violato l’obbligo di assumere iniziative tempestive per il superamento della crisi (art. 4, comma 2, lett. b, CCII).
Conclusioni
Il Tribunale di Roma ha revocato le misure protettive poiché l’atteggiamento delle società debitrici ha compromesso la fiducia dei creditori e ostacolato le trattative. La decisione conferma che la composizione negoziata non è un mero strumento difensivo per il debitore, ma richiede un dialogo trasparente e corretto con tutte le parti coinvolte.
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