DIRITTO DEL LAVORO: CASS. SENT. N. 15316/24 SULLA TUTELA DEI LAVORATORI DISABILI IN RIFERIMENTO AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

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La sentenza n. 14316 del 22 maggio 2024 della Corte di Cassazione affronta una questione di rilievo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto e il rapporto con lo stato di disabilità del lavoratore, in base alla normativa antidiscriminatoria.

Principi affermati:

1. Conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore

La Corte sancisce che, se il datore di lavoro è a conoscenza (o potrebbe esserlo usando l’ordinaria diligenza) dello stato di disabilità del dipendente, sorge per lo stesso un obbligo specifico:

• Verificare se le assenze per malattia siano collegate alla disabilità.

• Analizzare la possibilità di adottare accomodamenti ragionevoli, come previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, che recepisce la Direttiva 2000/78/CE.

2. Onere di interlocuzione e confronto

Prima di procedere al licenziamento:

• Il datore di lavoro deve avviare un dialogo con il lavoratore per valutare soluzioni che consentano il mantenimento del rapporto di lavoro, evitando atteggiamenti ostruzionistici.

• Tale fase di interlocuzione è qualificata dalla Corte come ineludibile e parte integrante del procedimento di licenziamento in casi simili.

3. Accomodamenti ragionevoli

• Gli “accomodamenti ragionevoli” rappresentano strumenti per adeguare le condizioni di lavoro alla situazione del dipendente disabile, purché non impongano un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

• L’assenza di un’adeguata valutazione in questa direzione può configurare una violazione del divieto di discriminazione.

Conseguenze:

Un licenziamento per superamento del periodo di comporto può essere dichiarato illegittimo qualora il datore non dimostri:

• Di aver considerato la possibile connessione tra le assenze per malattia e la disabilità.

• Di aver valutato e discusso con il lavoratore soluzioni alternative al licenziamento.

Questa sentenza ribadisce il ruolo cruciale del dialogo e della valutazione attiva del datore, conferendo una tutela rafforzata ai lavoratori disabili, in linea con i principi europei di non discriminazione.

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