
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta un importante strumento per l’imprenditore che, dopo aver esperito senza successo il percorso della composizione negoziata della crisi, necessiti di una procedura di uscita ordinata e controllata. Questo istituto funziona come un vero e proprio “paracadute” giuridico, ma la sua apertura è subordinata a specifici presupposti normativi e sostanziali.
In base all’art. 25-sexies, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Tribunale può ammettere il concordato semplificato solo in presenza di:
assenza di pregiudizio per i creditori, concreta utilità della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e fattibilità del piano.
Differenze tra concordato semplificato e concordato preventivo
A differenza di quanto previsto dall’art. 47 del Codice della crisi in materia di concordato preventivo, dove la fattibilità è intesa come “non manifesta inattitudine” al raggiungimento degli obiettivi, nel concordato semplificato il tribunale deve accertare in senso positivo la concreta realizzabilità del piano.
Questo approccio è coerente con la struttura della procedura, che non prevede il voto dei creditori e affida al giudice il compito di valutare, in modo sostanziale, la credibilità delle garanzie offerte e i benefici concreti per la massa creditoria.
Giurisprudenza recente: la sentenza del Tribunale di Fermo (10 aprile 2025)
Un’importante pronuncia in materia di fattibilità del concordato semplificato proviene dal Tribunale di Fermo (sentenza del 10 aprile 2025), che ha ritenuto non fattibile il piano presentato da una società debitrice, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo i giudici, i principali motivi dell’inammissibilità erano i seguenti:
Le rettifiche dell’esperto e dell’ausiliario ai valori di attivo e passivo hanno evidenziato l’impossibilità di raggiungere le soglie minime di soddisfazione dei creditori; La finanza esterna promessa dai soci non era adeguatamente garantita. Le fideiussioni provenivano da parenti dei soci, con patrimoni di valore limitato e facilmente smobilizzabile; Il piano prevedeva un rilevante corrispettivo per la cessione di un ramo d’azienda a una società costituita ad hoc dagli stessi soci, priva di garanzie patrimoniali e liquidità sufficienti; Mancava una perizia di stima sul valore del ramo ceduto, rendendo incerta l’utilità effettiva per i creditori in caso di vendita competitiva; Infine, il risparmio previsto sull’accollo dei debiti verso i professionisti (advisors) era venuto meno, aggravando il passivo e riducendo il soddisfacimento dei creditori chirografari.
Conclusioni: quando il concordato semplificato non è ammissibile
La decisione del Tribunale di Fermo evidenzia come la carenza strutturale delle garanzie sia un elemento cruciale per negare l’accesso al concordato semplificato. Il tribunale ha rilevato l’assenza di concreti elementi a sostegno della proposta e ha quindi disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Parole chiave:
– concordato semplificato composizione negoziata della crisi
– liquidazione giudiziale
– Codice della crisi d’impresa
– fattibilità del piano finanza esterna
– sentenza Tribunale Fermo 10 aprile 2025
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com
