
Note di Variazione IVA e Procedure Concorsuali: le Incertezze sull’Articolo 26 del DPR 633/1972
L’articolo 26 del DPR 633/1972 continua a generare dubbi interpretativi in merito all’emissione delle note di variazione IVA nei confronti delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tali incertezze permarranno fino all’emanazione del decreto delegato sulla fiscalità della crisi, previsto dalla Legge delega 111/2023 per la revisione del sistema tributario.
Quando è possibile il recupero dell’IVA?
I commi 3-bis e 10-bis dell’art. 26 DPR 633/1972 consentono al creditore di recuperare l’IVA applicata e non riscossa in caso di:
assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; ammissione al concordato preventivo; omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.
Registrazione dell’IVA da parte del debitore
Il comma 5 dell’articolo 26 stabilisce un’importante deroga alla registrazione IVA da parte del debitore: normalmente, chi riceve la nota di variazione deve registrare l’IVA a debito, contribuendo così alla liquidazione dell’imposta dovuta.
Tuttavia, in caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a), il debitore può evitare tale registrazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 20/E/2021), questa esenzione si applica solo nei casi di:
liquidazione giudiziale (ex fallimento); liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo, sia liquidatorio che con continuità aziendale; amministrazione straordinaria.
Al contrario, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sarebbero esclusi da tale deroga, poiché non rientrerebbero, secondo l’Agenzia, tra le procedure concorsuali in senso stretto, mancando dei requisiti di concorsualità e ufficialità.
Gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali?
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è tuttavia contestata. Secondo la Corte di Cassazione, gli accordi di ristrutturazione dei debiti vanno considerati a tutti gli effetti procedure concorsuali, in quanto:
prevedono forme di controllo e pubblicità, coerenti con le caratteristiche tipiche delle procedure concorsuali; sono soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese; richiedono omologazione da parte del tribunale, garantendo così l’elemento di ufficialità.
Pertanto, i due motivi su cui si basa l’esclusione (assenza di concorsualità e ufficialità) risultano non fondati. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, per natura e disciplina, dovrebbe godere delle medesime tutele fiscali previste per le altre procedure concorsuali, inclusa la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 26 DPR 633/1972.
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