GIUDIZIO MONITORIO: RECENTE ARRESTO DELLA CASSAZIONE CONFERMA IL DIVIETO ALL’OPPOSTO DI PROPORRE DOMANDA “NEMO DEBET LUCRARI CUM ALIENO DAMNO” CON MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA C.P.C.

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29536 del 2023 affronta una questione rilevante nel procedimento monitorio riguardante la proposizione della domanda di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) da parte della parte opposta.

La Corte ha stabilito che la parte opposta, ossia colui che viene convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre la domanda di arricchimento senza causa con una memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La ragione è che la parte opposta ha già avuto la possibilità di esercitare un’azione nel procedimento monitorio, caratterizzato da una fase iniziale “esclusiva”.

Tale limitazione mira a tutelare il principio del contraddittorio e a garantire un corretto equilibrio tra le parti, evitando che l’opposto possa ampliare unilateralmente il perimetro della controversia in una fase processuale avanzata.

In sintesi:

• La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta dall’opposto, ma deve essere introdotta con la comparsa di costituzione e risposta.

• Non è ammesso proporre tale domanda con una memoria successiva, quale quella ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle regole processuali e della sequenza procedimentale stabilita dal codice di procedura civile.

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