IMMOBILIARE: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE BASTA LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER OTTENERE I BENEFICI FISCALI “PRIMA CASA”

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La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 3696 del 13 febbraio 2025, ha chiarito che, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è sufficiente che l’atto di acquisto dell’immobile abbia una data certa, ottenuta tramite registrazione. Non è necessaria la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari per mantenere tali benefici. 

Questo orientamento è in linea con precedenti pronunce della Corte, che hanno stabilito come, per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di vendita dell’immobile e successivo riacquisto entro un anno, sia sufficiente la registrazione dell’atto di acquisto con data certa, senza l’obbligo di trascrizione nei registri immobiliari. 

La trascrizione nei registri immobiliari, prevista dall’art. 2657 c.c., ha la funzione di rendere l’atto opponibile ai terzi, ma non incide sulla validità dell’atto stesso tra le parti né sulla fruizione delle agevolazioni fiscali. Pertanto, per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, è sufficiente che l’atto di acquisto sia registrato e abbia data certa, senza necessità di trascrizione.

Questa interpretazione offre maggiore flessibilità ai contribuenti, consentendo loro di mantenere i benefici fiscali anche in assenza di trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, purché l’atto sia registrato e dotato di data certa.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 3696 del 13 febbraio 2025 integrale, in versione PDF:

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