Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 149/2024, ha ribadito l’inammissibilità dell’impugnazione telematica al CNF se inviata direttamente nel corpo della PEC o come immagine allegata, senza firma digitale. Nel caso esaminato, un’avvocatessa aveva contestato una sanzione di sospensione di due mesi per mancata formazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancanza della firma digitale, necessaria per garantire la validità dell’atto. Il CNF ha confermato che ogni impugnazione deve essere digitalmente firmata, sottolineando l’importanza di seguire le procedure stabilite per la corretta presentazione dei ricorsi.
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