
Quante volte ci confrontiamo con l’indisponibilità di luoghi ove parcheggiare all’interno delle città, soprattutto in quelle grandi, al punto da essere costretti a “creare” dei parcheggi abusivi sia per non ritardare a un appuntamento di lavoro sia per il costo degli unici parcheggi disponibili come quelli delimitati dalle cosiddette “strisce blu”.
Ebbene, i nostri clienti che molto spesso si rivolgono allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere riguardo all’ipotesi di ricorrere contro una sanzione amministrativa irrogata loro dall’Amministrazione locale per non aver effettuato il pagamento di un parcheggio a strisce blu, potranno avere uno ulteriore strumento giuridico a favore, grazie a una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione al riguardo.
Pertanto, la Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|23 luglio 2024| n. 20293 riconosce la possibilità di contestare le sanzioni pecuniarie per mancato pagamento della sosta, quando il Comune non offre un adeguato numero di spazi gratuiti. La Cassazione ha stabilito che deve esserci una proporzione ragionevole tra aree a pagamento e gratuite, eccetto in centri storici e Ztl. Gli enti locali devono giustificare le loro decisioni e non possono limitarsi a richiamare la legge.
Altresì, una recente sentenza del Tar del Lazio consente una maggiore tollerabilità di circolazione per gli autoveicoli storici all’interno della zona Ztl.
Invero, la succitata sentenza, del Tar del Lazio, riconosce ai veicoli storici (con più di 20 anni) un giorno in più di circolazione nella Ztl “Fascia Verde” di Roma. Questi veicoli erano inizialmente trattati come i più inquinanti. Il Tar ha affermato che devono essere considerati beni culturali e che la loro circolazione può essere compatibile con le esigenze ambientali, a patto che venga valutato l’impatto specifico sull’inquinamento.
A Milano, invece, il Tar Lombardia ha mantenuto un approccio più rigido, continuando a considerare i veicoli storici alla stregua di quelli più inquinanti nel centro storico.
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