LA REITERATA OMERTÀ DEL GOVERNO CONTE

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9/12/19 - Il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar Lazio ...

È avvenuto quanto segue:
1) prima è stata effettuata la richiesta alla Protezione Civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico scientifico riguardo al Covid-19 e dopo il rifiuto da parte della Protezione Civile è stato fatto il ricorso al TAR del Lazio da parte di tre avvocati siciliani (Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero), componenti della Fondazione Luigi Einaudi, che hanno trovato la condivisione ed il sostegno culturale della Fondazione, e poi, nella difesa dinanzi al TAR Lazio, sono stati affiancati da altri tre avvocati, anch’essi di area liberale (Federico Tedeschini, Paolo Ezechia Reale e Nicola Galati);
2) il TAR (sentenza 8615 del 22.07.2020) ha accolto il primo motivo di ricorso dei tre avvocati ricorrenti e dei loro tre codifensori, riconoscendo le loro buone ragioni, e, dichiarando assorbiti gli altri quattro motivi di ricorso (che quindi non sono stati esaminati) ha ordinato alla Presidenza del Consiglio-Protezione Civile di consentire l’accesso agli atti del Comitato Tecnico Scientifico che era stato negato;
3) con atto del 29.07.2020, l’Avvocatura dello Stato, per incarico della Presidenza del Consiglio e della Protezione Civile, ha proposto appello al Consiglio di Stato, e, nelle more della trattazione del ricorso, ha chiesto al Presidente del CdS un provvedimento monocratico, inaudita altera parte, per la sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR;
4) il Presidente della Sezione III del CdS, Franco Frattini, non ha annullato, e neppure poteva farlo, la sentenza del TAR, ma ha solo emesso, il 31 luglio, un Decreto monocratico cautelare col quale ha disposto per il momento la sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR, sull’ovvia considerazione che l’accesso agli atti e la loro divulgazione, una volta avvenuti, avrebbero reso inutile lo stesso giudizio dinanzi al CdS, perché gli atti, una volta resi pubblici, tali sarebbero rimasti anche in caso di accoglimento dell’impugnativa; si è trattato di un Decreto che era attesissimo, e che non ci ha quindi sorpreso, essendo l’urgenza del medesimo “in re ipsa”;
5) Tuttavia, il Presidente Frattini, nella motivazione del suo decreto cautelare, e pur facendo doverosamente salva la valutazione collegiale della Sezione che si occuperà del giudizio, ha tenuto a evidenziare le sue perplessità in ordine a quasi tutti i motivi dell’impugnazione dell’Avvocatura, facendo solo salva la possibilità di valutare più approfonditamente nel merito un solo specifico motivo d’impugnazione, e ha fissato l’udienza del 10 settembre per la decisione sia sul provvedimento cautelare, sia sul merito.

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