LAVORO – DANNO NON PATRIMONIALE: LESIONE DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE PER DEMANSIONAMENTO DA INATTIVITÀ DEL LAVORATORE, CUI È ATTENUATO L’ONERE PROBATORIO

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 7640 del 21 marzo 2024, si esprime su un tema particolarmente rilevante nel diritto del lavoro: il demansionamento per inattività totale del lavoratore e il relativo onere probatorio.

Principi chiave della decisione:

1. Onere probatorio alleggerito per il lavoratore:

Quando il datore di lavoro non assegna al dipendente alcuna mansione o compito, il lavoratore, al fine di ottenere il riconoscimento del danno da demansionamento, può beneficiare di un’attenuazione dell’onere di specifica allegazione dei fatti. Ciò avviene perché l’inadempimento datoriale (mancata assegnazione di mansioni) pone il lavoratore in una condizione di totale inattività, che di per sé costituisce una violazione.

2. Il demansionamento come lesione della dignità professionale:

La Corte qualifica il danno derivante dalla condizione di inattività come immanente, in quanto insito nella violazione del diritto del lavoratore a svolgere un’attività utile. Questa condizione provoca una lesione della dignità professionale, identificata come un bene immateriale fondamentale, legato al bisogno umano di esprimere le proprie capacità e la propria utilità nel contesto lavorativo.

3. Caratterizzazione del danno:

• Il danno non è necessariamente patrimoniale, ma riguarda l’aspetto non patrimoniale della personalità del lavoratore.

• L’inattività, di per sé, rappresenta un pregiudizio significativo, tale da non richiedere ulteriori accertamenti sull’effettivo verificarsi del danno.

Implicazioni pratiche:

Questa pronuncia sottolinea come il diritto alla dignità professionale sia tutelato in modo stringente. Pertanto:

• Il lavoratore non deve necessariamente dimostrare in modo puntuale e dettagliato il danno subito, in quanto la lesione è intrinseca alla condizione di inattività.

• Il datore di lavoro, al contrario, potrebbe dover fornire giustificazioni sull’assenza di incarichi lavorativi.

Riflessioni:

Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che rafforza la tutela del lavoratore, riconoscendo il diritto a essere attivamente impiegato in mansioni che valorizzino la sua professionalità, evitando che l’inattività si traduca in una forma di emarginazione professionale.

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Corte Suprema di Cassazione

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

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