
Introduzione della norma
Il comma 7-bis introdotto dalla legge 203/2024 all’articolo 26 del d.lgs. 151/2015, regola le dimissioni per fatti concludenti.
Condizioni per la risoluzione del rapporto
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.
Conseguenze per il datore di lavoro
- Non è necessario procedere con il licenziamento formale.
- Non è dovuto il pagamento del “ticket” per la disoccupazione.
Conseguenze per il lavoratore
- Perde il diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione).
Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Modalità di invio
- La comunicazione deve essere inviata tramite PEC.
- Deve includere il periodo di assenza, i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore.
Verifiche dell’Ispettorato
L’Ispettorato ha 30 giorni per verificare le ragioni dell’assenza.
Contatti e accertamenti
- L’Ispettorato contatta il lavoratore, i colleghi o altri soggetti coinvolti.
- Verifica la presenza di cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).
Esiti delle verifiche
- Se la risoluzione è inefficace, l’Ispettorato informa entrambe le parti.
- Il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto.
Valutazione di giusta causa
L’Ispettorato valuta se l’assenza è dovuta a motivi meritevoli di giusta causa (es. mancato pagamento delle retribuzioni).
Informazione al lavoratore
- Il lavoratore viene informato dei suoi diritti in caso di giusta causa.
Criticità e sviluppi futuri
La prassi applicativa chiarirà eventuali dubbi e criticità della norma.
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