LAVORO: IL COLLEGATO LAVORO PREVEDE LE DIMISSIONI IMPLICITE PER IL LAVORATORE ASSENTE INGIUSTIFICATO

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Il collegato lavoro recentemente approvato dal Senato introduce una norma innovativa per gestire le dimissioni implicite di lavoratori che abbandonano il posto di lavoro senza formalizzare le proprie dimissioni tramite la procedura telematica prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015. Questa modifica mira a colmare una lacuna dell’attuale normativa, spesso fonte di complicazioni per i datori di lavoro e di situazioni paradossali.

La disciplina attuale e i suoi limiti

La normativa vigente richiede che le dimissioni siano convalidate tramite procedura telematica per prevenire il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tuttavia, in casi di abbandono del posto di lavoro, il datore è obbligato a licenziare il dipendente, anche se quest’ultimo ha dichiarato esplicitamente di voler interrompere il rapporto, ma rifiuta di completare la procedura telematica. Questo comporta il pagamento del ticket Naspi, aggravando ulteriormente la posizione del datore di lavoro.

La giurisprudenza, sebbene non univoca, ha generalmente escluso la possibilità di considerare dimissionario il dipendente attraverso la nozione di “fatti concludenti”, rendendo necessario un intervento normativo per semplificare queste situazioni.

La nuova disciplina

Con il collegato lavoro, si introduce una procedura che consente di considerare dimissionario il dipendente assente ingiustificato, purché vengano rispettati determinati passaggi procedurali:

1. Periodo di assenza:

• Se il lavoratore è assente per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile (o, in mancanza di una previsione, per più di 15 giorni), il datore di lavoro può avviare il processo.

2. Comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL):

• Il datore di lavoro deve segnalare l’assenza all’ITL, che ha facoltà di verificare la veridicità delle informazioni fornite.

3. Effetti della procedura:

• A seguito della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche.

4. Tutela del lavoratore:

• Il rapporto non si risolve se il lavoratore dimostra che l’assenza è giustificata per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro (ad esempio, mancato pagamento dello stipendio o violazione delle norme di sicurezza).

Vantaggi della nuova norma

• Semplificazione procedurale:

Riduce il carico burocratico e i costi per il datore di lavoro, evitando il ricorso obbligato al licenziamento.

• Contrasto ai comportamenti opportunistici:

Previene abusi da parte dei lavoratori che abbandonano il posto di lavoro per accedere indebitamente alla Naspi, che non spetta in caso di dimissioni.

• Genuinità della scelta del lavoratore:

La procedura prevede verifiche per garantire che il dipendente non sia ingiustamente penalizzato per assenze legittime.

Criticità e margini di miglioramento

Il testo, pur introducendo una soluzione di buon senso, presenta alcuni aspetti da chiarire:

• Ruolo dell’ITL:

Non è specificato se il controllo dell’Ispettorato sia obbligatorio o solo eventuale, né quali siano le modalità di accertamento.

• Tutele procedurali per il lavoratore:

Non è del tutto chiaro come il dipendente possa far valere eventuali motivi di assenza e in che tempi debba avvenire questa comunicazione.

Conclusioni

La norma costituisce un importante passo avanti nella gestione delle dimissioni implicite, affrontando un problema che ha spesso penalizzato i datori di lavoro. Tuttavia, il successo della nuova disciplina dipenderà dalla chiarezza delle disposizioni attuative, che dovranno garantire un equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.

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