LAVORO: ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 8628/2024 DELLA CASS. CIV., SEZ. LAVORO DIRIMENTE

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L’ordinanza interlocutoria n. 8628/2024 della Cassazione, Sezione Lavoro, ha sollevato una questione interpretativa di massima importanza: se il rinvio operato dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 ai benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 debba intendersi come mero rinvio oggettivo (limitato alle provvidenze economiche) o anche soggettivo, estendendo la platea dei beneficiari ai figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere. Il Collegio rimette la questione alle Sezioni Unite, evidenziando i limiti dell’orientamento restrittivo oggi dominante.

1. Introduzione

Il sistema delle provvidenze in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere è stato progressivamente armonizzato con quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo un principio di solidarietà istituzionale e di tendenziale uniformazione normativa. Tuttavia, persistono divergenze interpretative sulla platea dei beneficiari degli assegni vitalizi introdotti dalle leggi speciali.

2. Il caso e l’ordinanza n. 8628/2024

Nel caso esaminato dalla Corte, i figli maggiorenni non a carico di un militare riconosciuto vittima del dovere avevano ottenuto, in primo e secondo grado, il riconoscimento degli assegni vitalizi ex art. 2 L. 407/1998 (€ 500) e art. 5, co. 3, L. 206/2004 (€ 1033). Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tali benefici non spettino in presenza di coniuge superstite e in assenza di carico fiscale.

3. Le due opposte interpretazioni

3.1 L’interpretazione restrittiva (Cass. 11181/2022)

Secondo questo orientamento, la norma del 2007 avrebbe esteso solo le provvidenze, non anche i criteri soggettivi di attribuzione. Resterebbe applicabile l’art. 6 della L. 466/1980, secondo cui:

i figli maggiorenni possono ricevere benefici solo se a carico, e solo in assenza del coniuge superstite.

Ne deriva che i figli maggiorenni economicamente autonomi non avrebbero diritto all’assegno vitalizio, se sopravvive anche il coniuge.

3.2 L’interpretazione estensiva (Cass. 8628/2024)

L’ordinanza oggetto di studio mette in discussione l’interpretazione restrittiva e ne evidenzia i limiti:

Il richiamo dell’art. 2, co. 105, L. 244/2007 ai “benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, L. 206/2004, come modificato dal comma 106” implica anche l’estensione soggettiva: cioè, la stessa platea di beneficiari prevista per le vittime del terrorismo. La norma del comma 106 del 2007 include espressamente i figli maggiorenni superstiti non conviventi: espressione che non può essere considerata sinonimo di “a carico”. Un’interpretazione diversa svuoterebbe di senso la novella del 2007 e determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento, contrarie agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

4. Le questioni costituzionali e sistemiche

Il Collegio evidenzia che l’interpretazione restrittiva:

sovrappone indebitamente le nozioni di “figlio maggiorenne” e “figlio a carico”, frammenta il sistema dei benefici in base alla categoria della vittima, viola il principio di uguaglianza, creando un trattamento discriminatorio per i familiari delle vittime del dovere rispetto a quelli delle vittime del terrorismo.

L’ordinanza richiama espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 22753/2018) che, pur avendo escluso un’automatica parificazione, non ha negato la possibilità di estensione soggettiva in presenza di espliciti riferimenti normativi.

5. Conclusioni: la rimessione alle Sezioni Unite

L’ordinanza n. 8628/2024 conclude rimettendo la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, co. 2, c.p.c., affinché si chiarisca se:

“l’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 estenda anche la platea soggettiva dei beneficiari dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, inclusi i figli maggiorenni non conviventi, oppure si limiti a un rinvio oggettivo alle sole prestazioni economiche”.

📚 Bibliografia e riferimenti normativi

L. 466/1980, art. 6 L. 407/1998, art. 2 L. 206/2004, art. 5, commi 3 e 4 L. 244/2007, art. 2, commi 105 e 106 DPR 243/2006, art. 4, lett. b Cass., Sez. Lavoro, 11 maggio 2022, n. 11181 Cass., Sez. Un., 12 settembre 2018, n. 22753 Cass.

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