
L’ordinanza della Cassazione n. 5474/2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mediazione obbligatoria, chiarendo alcuni aspetti fondamentali relativi alla sua procedibilità, soprattutto in fase di appello.
1. Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
L’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, per alcune specifiche controversie (ad esempio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa e contratti bancari, finanziari e assicurativi), il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La Cassazione conferma che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice, ma entro e non oltre la prima udienza. Se ciò non avviene, il processo prosegue senza che il mancato esperimento della mediazione possa più essere causa di improcedibilità.
2. Mediazione in appello: una facoltà e non un obbligo
Un aspetto rilevante della pronuncia riguarda il ruolo della mediazione in fase di appello. Il comma 1-bis dell’articolo 5 disciplina l’obbligo di mediazione solo per il primo grado di giudizio. In appello, invece, la mediazione non è automaticamente necessaria, salvo che:
• il giudice d’appello, esercitando il proprio potere discrezionale, la ritenga opportuna ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
• la mediazione sia espressamente prevista come condizione di procedibilità in casi specifici.
Dunque, mentre in primo grado il mancato esperimento della mediazione può determinare l’improcedibilità della domanda, in appello il giudice può disporla, ma non vi è obbligato, neanche per le materie in cui la mediazione è obbligatoria nel primo grado di giudizio.
3. Implicazioni pratiche
Questa interpretazione ha conseguenze significative per le parti coinvolte in un contenzioso:
• Il convenuto ha l’onere di eccepire l’improcedibilità per mancata mediazione tempestivamente, pena la decadenza.
• Il giudice ha il potere di rilevare d’ufficio l’improcedibilità, ma solo fino alla prima udienza.
• In appello, l’obbligo di mediazione non sussiste, salvo decisione discrezionale del giudice.
Questa decisione ribadisce dunque un principio di bilanciamento tra l’efficienza processuale e l’obbligo di esperire forme alternative di risoluzione delle controversie.
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Cassazione Civile, sentenza n. 5474/2025 integrale, in formato PDF:
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