PATTO DI FAMIGLIA E FISCO: TASSAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZA

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Uno degli aspetti più complessi affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno riguarda il patto di famiglia e il trasferimento di ricchezza tra il disponente e il legittimario, da un punto di vista fiscale.

A tale proposito, la sentenza 267/1/2024 della Commissione tributaria di Verona affronta una questione rilevante relativa al patto di famiglia e alla sua tassazione, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle quote di legittima.

Il Caso:

Nel contesto del patto di famiglia, Tizio trasferisce a Caio una quota del 69,6% del capitale sociale di una società. La moglie di Tizio rinuncia alla liquidazione, mentre alla figlia di Tizio (sorella di Caio) viene riconosciuta una somma di 1.890.000 euro, da corrispondere dal fratello in sette rate annuali.

L’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta basandosi sulla relazione di parentela tra fratelli, applicando la franchigia di 100.000 euro e un’aliquota del 6%. La parte ricorrente, invece, sostiene che la liquidazione non è soggetta all’imposta sulle donazioni o che, in alternativa, dovrebbe applicarsi la franchigia e l’aliquota previste per i trasferimenti tra coniuge e figli (articolo 2, comma 49, lettera a), del DL 262/2006).

La Decisione della Corte:

La Corte respinge la tesi secondo cui la liquidazione non sarebbe soggetta all’imposta sulle donazioni, ma accoglie l’argomentazione subordinata, stabilendo che la liquidazione dal legittimario assegnatario (Caio) al legittimario non assegnatario (sorella) va interpretata come un trasferimento di ricchezza dal disponente (Tizio) al legittimario (sorella). Questo perché la liquidazione è una condizione necessaria per la validità del patto di famiglia, come sancito dall’articolo 768-quater del codice civile. Di conseguenza, la tassazione applicata deve tener conto del legame tra il disponente e i legittimari e non tra fratelli.

Aspetti Fiscali:

Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia viene equiparato a una donazione modale (ex art. 793 c.c.), con l’obbligo di liquidazione che deriva dalla legge e non da una scelta negoziale. Pertanto, la liquidazione deve essere considerata, fiscalmente, una liberalità effettuata dall’imprenditore (disponente) a favore dei legittimari non assegnatari.

La Corte conferma che la tassazione agevolata prevista per i trasferimenti di partecipazioni societarie nel contesto dei patti di famiglia, esenti da imposta sulle successioni e donazioni, si applica quando le partecipazioni conferiscono il controllo dell’azienda, come previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile.

Conclusione:

La sentenza sottolinea che, nel patto di famiglia, il trasferimento di ricchezza, anche se eseguito dall’assegnatario dell’azienda, va interpretato come un trasferimento dal disponente ai legittimari, con le conseguenti implicazioni fiscali.

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