
Introduzione
A distanza di quasi tre anni dall’introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa ad opera del D.Lgs. n. 150/2022 – perno della cosiddetta “riforma Cartabia” – il panorama applicativo italiano appare segnato da una profonda disillusione. Presentata come la grande innovazione del nuovo modello penale, destinata ad affiancare (e non sostituire) la giustizia retributiva tradizionale, la restorative justice continua a vivere in una fase di stallo operativo, ancorata a promesse normative disattese e a una macchina organizzativa mai realmente partita.
1. La giustizia riparativa nel D.Lgs. 150/2022: finalità e ambizioni
Il D.Lgs. n. 150/2022 ha introdotto un sistema organico di giustizia riparativa nella procedura penale, mutuando i modelli internazionali e europei, e richiamandosi alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle linee guida delle Nazioni Unite. L’ambizione era quella di offrire percorsi volontari di mediazione tra vittima e autore del reato, fondati su consenso informato, terzietà del mediatore e centralità del dialogo.
La novità, descritta come “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia, si collocava in una prospettiva sistemica: aprire spazi per la responsabilizzazione del reo, la riconciliazione, la prevenzione della recidiva e la ricomposizione del conflitto sociale.
2. Il quadro normativo transitorio e il ruolo delle Conferenze locali
L’art. 92 del decreto prevedeva un regime transitorio con due tappe principali:
La ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti, svolti da soggetti pubblici o privati, convenzionati o collegati mediante protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari; L’avvio delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, intese come snodo territoriale tra istituzioni, enti del terzo settore e autorità giudiziarie.
Il termine fissato per la piena operatività delle strutture era inizialmente il 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 giugno 2024. Tuttavia, come confermato dalla relazione del ministro Nordio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, si è giunti appena alla fase di mappatura preliminare. Il completamento delle infrastrutture materiali e immateriali resta quindi lontano.
3. I segnali della “crisi di rigetto”: oltre la lentezza attuativa
Molti osservatori, sia accademici sia operatori del settore, parlano oggi di una vera e propria “crisi di rigetto” del modello riparativo. Le cause sono molteplici:
Assenza di fondi strutturali e formazione specializzata: i mediatori riparativi sono ancora in numero esiguo e manca un percorso di accreditamento nazionale. Diffidenza culturale della magistratura e degli avvocati, che faticano ad integrare il paradigma riparativo nel contesto processuale tradizionale. Ambiguità istituzionali: le Conferenze locali non hanno ricevuto linee guida univoche, né competenze formalmente definite. Assenza di campagne informative pubbliche: la cittadinanza non conosce il significato né le potenzialità della giustizia riparativa.
4. Verso un’implementazione effettiva? Prospettive e proposte
La giustizia riparativa può rappresentare una risorsa sistemica, non solo in termini deflattivi per il processo penale, ma anche come strumento di umanizzazione della pena e di riconoscimento del danno alla vittima. Tuttavia, senza:
un piano nazionale operativo; un fondo stabile per la formazione dei mediatori; la valorizzazione delle best practices già presenti in alcune realtà locali; e una normativa secondaria chiara a sostegno dell’articolato legislativo, l’intero impianto rischia di rimanere lettera morta, relegato a un’opzione residuale anziché a una componente strutturale del sistema penale.
Conclusioni
La parabola della giustizia riparativa, da promessa innovativa a riforma incompiuta, rappresenta un caso emblematico di scollamento tra normazione e realtà operativa. Il “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia ha finito per appassire ancor prima di fiorire davvero. Per evitarne il definitivo fallimento, occorre ripensare l’intervento pubblico in chiave sistemica e partecipata, restituendo alla giustizia riparativa il suo autentico potenziale trasformativo.
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