
1. Il contesto normativo dell’aggiornamento
Con il Decreto del 18 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha disposto l’aggiornamento annuale degli importi risarcitori per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) derivanti da sinistri stradali e nautici. Il provvedimento si inserisce nel solco dell’art. 139, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005), così come modificato dalla L. n. 124/2017, che prevede l’adeguamento automatico degli importi sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Per l’anno corrente, il decreto recepisce una variazione inflattiva del +1,7% (rilevata ad aprile 2025), con decorrenza dal medesimo mese. L’aumento riflette la necessità di mantenere l’effettività della funzione compensativa della moneta risarcitoria, al fine di tutelare la parità di trattamento tra danneggiati, secondo il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
2. Gli importi aggiornati per il 2025: il valore delle micropermanenti
L’articolo 1 del Decreto MIMIT 18 luglio 2025 stabilisce i seguenti nuovi importi:
€ 963,40 per il primo punto percentuale di invalidità permanente (danno biologico), ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) CAP; € 56,18 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. b) CAP.
Tali valori rappresentano una voce fondamentale nella liquidazione del danno biologico lieve, in quanto costituiscono la base per il calcolo del risarcimento spettante al danneggiato in ipotesi di lesioni micropermanenti (fino al 9%).
3. La ratio dell’adeguamento annuale: il bilanciamento tra equità e potere d’acquisto
L’aggiornamento dei valori risarcitori non è un mero adeguamento numerico, bensì esprime una profonda ratio di giustizia distributiva: garantire che il danno alla salute, seppur lieve, sia compensato in maniera equa e coerente con la perdita del potere d’acquisto della moneta.
Il sistema previsto dall’art. 139 CAP ha una duplice finalità:
Uniformare i trattamenti risarcitori su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra i soggetti danneggiati a parità di lesione; Mantenere il valore reale della compensazione economica, evitando che l’inflazione riduca l’efficacia riparativa della somma erogata.
Tale approccio valorizza il principio dell’eguaglianza sostanziale, a presidio della dignità della persona anche nei casi di lesioni non gravi, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale in materia di danno alla salute (Corte Cost., sent. n. 235/2014).
4. Il confronto con il sistema giurisprudenziale: le tabelle di Milano e Roma
Sul piano giudiziale, l’aggiornamento normativo delle micropermanenti si affianca ai criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare attraverso le tabelle milanesi e romane, oggi considerate strumenti para-normativi di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.
I magistrati, pur vincolati alle soglie minime stabilite dalla legge per le micropermanenti, godono di un margine di discrezionalità che consente di integrare e personalizzare il risarcimento attraverso:
la considerazione del pregiudizio morale, l’aggravamento del danno esistenziale, la valutazione del danno differenziale e personalizzato, incluso il calo del potere di spesa della moneta risarcitoria.
Il sistema tabellare, pertanto, non è chiuso, ma suscettibile di adattamento al caso concreto, nel rispetto dei parametri costituzionali e della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
5. La connessione con la nuova TUN: completato il quadro normativo del danno alla persona
Il Decreto 18 luglio 2025 si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla recente introduzione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per le lesioni di non lieve entità, adottata con il DPR 12/2025, attuativo dell’art. 138 CAP. Tale tabella era attesa da oltre un ventennio e rappresenta oggi il principale riferimento per la liquidazione del danno biologico grave, sia derivante da sinistri stradali che da malpractice sanitaria.
Il nuovo sistema risarcitorio si articola dunque su due livelli complementari:
Art. 139 CAP → lesioni lievi (fino al 9%) → aggiornamento annuale tramite decreto MIMIT; Art. 138 CAP → lesioni gravi (dal 10% in su) → TUN regolata con DPR 12/2025.
6. Il tema aperto del divario risarcitorio tra lesioni lievi e gravi
Nonostante il compimento normativo, permane un divario rilevante tra gli importi base riconosciuti per le lesioni lievi e quelli per le lesioni gravi:
€ 963,40 per il primo punto di invalidità lieve; € 2.612,40 per il primo punto di invalidità grave (secondo TUN).
Questa discontinuità economica, a volte definita come scalino risarcitorio, solleva interrogativi circa la coerenza interna del sistema e la necessità di armonizzazione tra i due regimi risarcitori, anche alla luce dei valori inflattivi e delle attese di perequazione economica dei danneggiati.
Un possibile correttivo potrà essere rappresentato dall’aggiornamento coordinato dei valori della TUN sulla base dello stesso indice ISTAT adottato per le micropermanenti, rendendo i due sistemi più compatibili sul piano dell’equità e della proporzionalità.
7. Conclusioni
L’aggiornamento 2025 degli importi per le micropermanenti rappresenta un tassello essenziale nel sistema del risarcimento del danno alla persona, volto a garantire l’effettività della tutela della salute anche nei casi di lesioni lievi. Tuttavia, la recente adozione della TUN per le lesioni gravi e la differenza tra le soglie economiche pone una nuova sfida al legislatore e alla giurisprudenza: quella di garantire coerenza e continuità tra i due regimi risarcitori, affinché la funzione compensativa della responsabilità civile resti fedele ai principi costituzionali e al valore sociale della persona.
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